Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24501 del 11/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 24501 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Moutahir Rachid, nato a Old Youssef (Marocco) 1’01/10/1976

avverso l’ordinanza del 21/05/2012 della Corte d’Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impu gnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza ;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
g enerale Roberto Aniello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;

RITENUTO IN PATTO

Con il provvedimento impugnato, l’appello proposto da Rachid Moutahir
avverso la sentenza del Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio, del
27/11/2008, con la quale il Moutahir era ritenuto responsabile del reato
continuato di cui all’art. 495 cod. pen., commesso in Sere g no fino al

1

Data Udienza: 11/04/2013

17/11/2006, e condannato alla pena di

mesi sei di reclusione, veniva

dichiarato inammissibile per mancanza di specificità.
L’imputato ricorrente deduce illogicità della motivazione rispetto a motivi di
appello che deducevano specificamente la mancanza di elementi di prova sulla
consapevolezza dell’imputato in ordine alla qualità pubblica della persona alla
quale veniva resa la dichiarazione contestata e dell’atto nel quale la stessa
veniva riportata, e l’omessa valutazione del corretto comportamento processuale

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Occorre rammentare che il requisito di specificità dei motivi di impugnazione
presenta necessariamente, per l’atto di appello, connotazioni meno marcate
rispetto quella richieste per il ricorso per cassazione, considerato che il primo
gravame introduce un giudizio devolutivo fondato su un nuovo esame nel merito
della fondatezza dell’imputazione (Sez. 4, n. 48469 del 07/12/2011, El Katib, Rv.
251934; Sez. 4, n. 46486 del 20/11/2012, Cannone, Rv. 253952). In questa
prospettiva l’atto di appello deve ritenersi generico allorchè non rappresenti
motivi di dissenso specificamente riferibili al punto oggetto dell’impugnazione ed
al contenuto della decisione del giudice di primo grado sullo stesso (Sez. 6, n.
13261 del 06/02/2003, Valle, Rv. 227195), i quali consentano di definire i
contorni del nuovo giudizio di merito; e non illustri, quanto in particolare al tema
dell’affermazione della responsabilità, le ragioni per le quali l’appellante ritiene
erronea la valutazione delle prove effettuata dal giudicante di primo grado,
limitandosi alla prospettazione dell’astratta possibilità di diverse spiegazioni degli
elementi acquisiti (Sez. 6, n. 21873 del 03/03/2011, Puddu, Rv. 250246).
Nel caso in esame, risulta in primo luogo immotivata l’affermazione della
Corte territoriale per la quale in tema di responsabilità l’appellante non avrebbe
specificato le censure rivolte alla sentenza di primo grado. Nell’atto di appello, le
conclusioni del Tribunale, per le quali la sussistenza del reato era ritenuta
provata laddove le risultanze dattiloscopiche evidenziavano come almeno in una
occasione le generalità indicate dall’imputato fossero necessariamente false,
erano infatti specificamente criticate come oggetto di una mera supposizione, in
mancanza di atti di polizia giudiziaria che consentissero di individuare le
generalità non veritiere. La argomentazioni prospettate dall’appellante erano
dunque idonee a delineare i termini della rivalutazione di merito richiesta sul
punto.
2

dell’imputato ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.

Altrettanto immotivata è la conclusione del provvedimento impugnato per la
quale il motivo di appello relativo all’invocato riconoscimento delle attenuanti
generiche non avrebbe specificamente contestato gli argomenti della sentenza di
primo grado a sostegno del diniego di dette attenuanti. Posto che tali argomenti
erano individuati nel numero delle generalità dichiarate e nei precedenti penali
dell’imputato, l’appellante vi contrapponeva elementi viceversa favorevoli alla
posizione del Moutahir, segnatamente l’atteggiamento collaborativo dello stesso
al momento dell’arresto e l’aver l’imputato seguito gli agenti operanti negli uffici

può essere ritenuto generico, in conformità ai principi in premessa enunciati, un
atto di appello che non discuta la sussistenza degli elementi sui quali si fonda la
sentenza impugnata, ma deduca il mancato esame di elementi di segno contrario
e solleciti un nuovo giudizio di merito che, per effetto di una valutazione
complessivamente comprendente anche gli elementi da ultimi indicati, giunga a
conclusioni diverse.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio con
trasmissione degli atti ella Corte d’Appello di Milano.

P. Q. M.

Annulla la impugnata ordinanza senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti
alla Corte di Appello di Milano per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma 1’11/04/2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

di polizia pur sapendo che qui sarebbe stato inevitabilmente identificato. E non

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