Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2450 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2450 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) D’AMBROSIO AMELIO N. IL 27/05/1952
avverso la sentenza n. 2937/2007 CORTE APPELLO di GENOVA, del
28/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;

Data Udienza: 11/12/2012

OSSERVA
Con la decisione in epigrafe, la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza emessa in
data 8.3.2007 con cui il locale Tribunale aveva ritenuto Amelio D’Ambrosio responsabile del reato
di cui all’art. 385 c.p.

formalmente l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ma nella sostanza
contestando la motivazione della sentenza.

Il ricorso è inammissibile in quanto i motivi introducono censure non consentite nel giudizio di
legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento
del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censura logiche, perché
basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime
di esperienza.
In particolare, con una motivazione esauriente e immune da vizi logici manifesti, la Corte
territoriale ha ritenuto, sulla base della testimonianza della portiera dello stabile, che l’impianto
citofonico fosse funzionante e che la patologia denunciata dall’imputato (“polisonnografia”) nulla
avesse a che vedere con difficoltà di risveglio, in questo modo respingendo le tesi difensive volte a
sostenere che al momento del controllo presso l’abitazione il D’Ambrosio non poteva sentire il
suono del citofono.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012
DEPOSATATA

L’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo

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