Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 245 del 11/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 245 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
nei confronti di:
I) QUEDGHIRI DRISS N. IL 25/11/1970 * C/
avverso la sentenza n. 148/2010 GIUDICE DI PACE di BERGAMO,
del 09/03/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
1-2-.41T i CE LL
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ‘tici An_x_k_k_e_AALo aertu
che ha concluso per Q
r)Ste\- –VO

Udito perla parte civile, l’Avv
Udit i difen or Avv. Tà.

IM3P5P–…P250

)_se_525V2r0 cLQI

r

ai)

er.,

Data Udienza: 11/12/2012

RITENUTO IN FATTO
Il Giudice di Pace di Bergamo, con sentenza in data 9-3-2010, dichiarava non doversi
procedere nei confronti di DRISS OUEDGHIRI per i reati di ingiuria e minaccia, perché estinti
per remissione tacita di querela, stante l’assenza all’udienza della p.o., assenza ritenuta
incompatibile, dato l’espresso avvertimento contenuto nella citazione a giudizio notificata, con
la volontà di chiedere l’accertamento della penale responsabilità.

legge sulla base del contrario orientamento giurisprudenziale delle sezioni unite di questa
corte, non ricorrendo nel caso di specie la previsione dell’art. 28 co. 3 D. L.vo 274/2000.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Costituisce infatti indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza di questa corte che non
costituisce remissione tacita della querela, per assenza di una manifestazione inequivoca di
volontà, la mancata comparizione al processo del querelante, anche nel caso in cui vi sia stato
un espresso invito del giudice a presentarsi e nonostante l’eventuale avvertimento che
l’omissione sarebbe stata considerata rinunzia alla querela (Cass. Sez. U, 46088/2008, e, tra le
altre a sezioni singole, Cass. 11142/2010, 447097/2009, 17663/2008).
Tanto sul rilievo che, secondo l’art. 152 cod. pen., soltanto la remissione extraprocessuale può
essere, oltre che espressa, anche tacita, mentre la mancata comparizione in dibattimento
realizza una forma di inerzia e di disinteresse al processo i cui effetti si realizzano solo
nell’interno di questo. Conclusione corroborata dal rilievo che, laddove il legislatore ha inteso
collegare l’effetto della remissione alla mancata comparizione della persona offesa, lo ha
statuito in modo espresso (art. 28 co. 3 D. L.vo 274/2000, non applicabile nel caso di specie).
La sentenza va quindi annullata con rinvio al Giudice di Pace di Bergamo per il giudizio.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata sentenza con rinvio al Giudice di Pace di Bergamo per il
giudizio.
Così deciso in Roma, il 11-12-2012

COOSITATA M CANCELLERIA

Ha proposto ricorso il Procuratore Generale dalla Repubblica di Brescia deducendo violazione di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA