Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2449 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2449 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GIARRACCA BIAGIO N. IL 15/03/1968
avverso la sentenza n. 3101/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
30/03/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;
Data Udienza: 11/12/2012
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OSSERVA
Con la decisione in epigrafe, la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza
emessa 1’11.12.2007 dal locale Tribunale, ha rideterminato in mesi sei di reclusione la pena inflitta
in primo grado a Biagio Giarracca, per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’eccessività della pena e l’assenza di
motivazione sul punto.
Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo proposto è privo di specificità, limitandosi ad una
critica generica sulla quantificazione della pena.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di curo 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012
Ti Consigli e estensore
Il Pr
equivalenti alla recidiva contestata.