Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24484 del 10/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24484 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da De Vita Adriana nata a Mazara del Vallo 7/9/1962
avverso la ordinanza della Corte di Appello di Palermo del 12/6/2012 N. 3/12;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. – La Corte di Appello di Palermo, con l’ordinanza in epigrafe, ha dichiarato la
inammissibilità dell’appello proposto da De Vita Adriana avverso la sentenza del Tribunale
di Marsala in data 2/12/2011, che la aveva condannata alla pena di 200,00 di multa per
il reato di cui gli artt. 633, 639 bis cod. pen. perché l’impugnazione è stata proposta
tardivamente.
2. Contro tale ordinanza propone ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di
fiducia, l’imputata, deducendo i seguenti motivi:

1

Data Udienza: 10/05/2013

2.1. violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 544 comma 3 e 585
comma 2 lett. c) cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTI)
2. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Difatti
scaduto il termine di quarantacinque giorni fissato dall’art. 585 comma 1 lett. c) cod.
proc. pen., ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 544 comma 3 cod.proc. pen. ; segnatamente
scadendo il termine per il deposito della sentenza durante il periodo feriale, l’inizio della
decorrenza del termine per proporre impugnazione si intendeva al primo giorno utile
dopo la fine del periodo di sospensione dei termini. In tal senso il Collegio ritiene di
dovere aderire all’orientamento costantemente affermato da questa Corte in base al
quale in tema di impugnazioni, poiché il termine per la redazione della sentenza non è
soggetto alla sospensione nel periodo feriale, il dies a quo per proporre impugnazione
comincia a decorrere dalla fine di esso e cioè dal 16 settembre (sez. 3 n. 35738 del
12/7/2007, Rv. 237501).
3. – Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in C 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 10/5/2013

l’impugnazione è stata proposta tardivamente in data 2/12/2012, allorquando era già

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