Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2448 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2448 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RADI NOURREDINE N. IL 19/01/1985
TOUFIK AHMED N. IL 18/01/1986
avverso la sentenza n. 3565/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
24/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 05/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

RADI Nourredine e TOUFIK Ahmed ricorrono contro la sentenza

d’appello specificata in epigrafe, che confermava la loro condanna per concorso nel
reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, e denunciano:
– Radi, mancanza di motivazione sull’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche;

e sulla congruità della pena.

§2.

Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati.

Quello di Radi, perché il giudice d’appello ha spiegato che non esistono motivi suscettibili di positiva valutazione e, anzi, l’imputato aveva riportato una recente
condanna per lo stesso tipo di reato.
Quello di Toufik, perché la pena superiore al minimo edittale è stata giustificata – con osservanza dei parametri indicati dall’art. 133 cod.pen. – tenendo conto
della gravità del fatto e dei plurimi precedenti penali.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille ciascuno alla Cassa
delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille per ciascuno alla Cassa
delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.

– Toufik, mancanza di motivazione sull’omessa applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen.

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