Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2447 del 05/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2447 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BALDINI DANIELE N. IL 02/02/1985
avverso la sentenza n. 849/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
18/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 05/12/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
BALDINI Daniele ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309/1990, e lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche.
§2.
Il ricorso è inammissibile perché, oltre a essere manifestamente
Infatti, ai fini della concedibilità delle attenuanti generiche, il giudice deve
riferirsi ai parametri indicati dall’art. 133 cod.pen., ma non è necessario che li esamini
tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso riferirsi per la decisione; e, in particolare, con il riferimento ai precedenti penali (“gravi e anche specifici”),
indice concreto di una condotta antecedente alla commissione del reato rivelatrice della capacità a delinquere, egli adempie pienamente all’obbligo di motivazione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.
infondato, sviluppa censure in fatto non consentite nel giudizio di legittimità.