Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24466 del 23/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 24466 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VERONE DANILO N. IL 07/12/1962
avverso la sentenza n. 5214/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
07/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
PRESTIPINO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/04/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Verone Danilo avverso la sentenza di
patteggiamento pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Milano il 7.6.2012 per il
reato di truffa, in danno di Rossella Giuseppe;
Ritenuto, con riferimento all’unico motivo di ricorso, che in effetti, in sede di
applicazione di pena su richiesta delle parti, al giudice non è dato decidere sulla
domanda della parte civile, con la conseguenza che egli non può procedere a
quantificazione del danno, assegnare provvisionali o, infine, adottare statuizioni che
presuppongano una decisione del rapporto civile o, comunque, ineriscano al titolo
risarcitorio da conseguirsi in sede civile (ex plurimis, Cass. Sez. 5,
Sentenzan.7021de125/11/2009, Imputato: Puorro e altro).;
ritenuto pertanto che illegittimamente il Tribunale ha condannato il ricorrente al
risarcimento del danno morale in favore della persona offesa, costituitasi parte civile,
nella misura di euro 3.000,00, e che la sentenza deve essere annullata in parte qua con
l’eliminazione delle statuizioni civili contestate;
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla condanna del ricorrente al risarcimento
del danno morale in favore della persona offesa, condanna che elimina.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23.4.2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA