Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24465 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24465 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Romeo Roberto
avverso la SENTENZA del gip del Tribunale di Genova
del 10.2.2011
Udita la relazione fatta dal consigliere
PRESTIPINO ANTONIO
Lette le conclusioni del Procuratore Generale

Data Udienza: 09/04/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di Romeo Roberto avverso la sentenza di
patteggiamento pronunciata nei suoi confronti dal gip del tribunale di Genova il 10.2.2011 per i reati di
ricettazione e falso;
ritenuto che il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge della sentenza in relazione al reato di
falso,che non sarebbe procedibile per difetto di querela;
Ritenuto che In caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto esonera
l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da
considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso e quanto
all’inesistenza di cause di non punibilità, anche con il semplice richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. (Cass.
Sez. 4, Sentenza n. 34494 del 13/07/2006 imputato Koumya ; vedi anche Cass.5ez. 2, Sentenza n. 6455 del
17/11/2011, Alba dove l’affermazione che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo
all’art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di
cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, dove la precisazione che la sentenza del giudice di merito che
applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste
dall’art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di
motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di
non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen);
ritenuto che nella specie il difetto di querela per il reato di cui all’art. 491 c.p. è dedotto in modo soltanto
assertivo dal ricorrente,mentre nel testo del provvedimento impugnato si fa riferimento ad una “denuncia”
della persona offesa ;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata al suo
effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro 1500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deci in orna, il 9.4. 2013

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