Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2446 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2446 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TELE MORIS N. IL 27/03/1977
avverso la sentenza n. 3714/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
19/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 05/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE.

§1.

TELE Moris ricorre contro la sentenza d’appello specificata in epi-

grafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice d’appello

– con motivazione immune da vizi logici e da errori giuridici – ha negato l’attenuante
in discorso, evidenziando che quantità e qualità delle sostanze stupefacenti detenute
(eroina in quantità idonea al confezionamento di 141 dosi medie singole e cocaina in
quantità idonea al confezionamento di 10 dosi medie singole) precludevano la possibilità di ravvisare un fatto di lieve offensività.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.

§2.

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