Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2445 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2445 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AMODEO GIOVANNI N. IL 09/02/1982
avverso la sentenza n. 1152/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;
Data Udienza: 11/12/2012
OSSERVA
Con la decisione in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del
Tribunale in sede del 21.12.2011 che aveva riconosciuto Giovanni Amodeo responsabile del reato
di cui all’art. 385 c.p., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
nullità della sentenza per difetto di motivazione in relazione ai motivi proposti in appello.
Il ricorso è inammissibile per la totale aspeciticità dei motivi proposti, che rinviano a quelli
contenuti nell’atto di appello rispetto ai quali la Corte territoriale aveva fornito adeguate e logiche
risposte, che il ricorrente ha del tutto ignorato.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di E 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012
L’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la