Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2445 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2445 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HADDOU LAKAR N. IL 06/08/1960
avverso la sentenza n. 354/2013 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 05/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE •

§1.

HADDOU Lakar ricorre contro la sentenza di patteggiamento spe-

cificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi sette di reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e

1.

in ordine alla congruità della pena;

2.

in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato a
pena espiata.

§2.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché la

sentenza impugnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – contiene una motivazione sommaria, ma conforme alla particolare natura di decisione emessa al termine di
un giudizio speciale, della valutazione condotta alla stregua dei parametri fissati dall’art. 133 cod. pen. al fine di verificare la congruità della pena richiesta dalla parti. Il
motivo è inoltre privo del necessario requisito della specificità, perché non indica quali
sarebbero le ragioni che giustificherebbero in concreto un trattamento sanzionatorio
diverso da quello indicato nell’accordo.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata spiegazione delle ragioni per cui l’imputato è stato ritenuto
socialmente pericoloso, analizzando le sue condizioni di vita (senza fissa diniora e privo di lavoro) e i suoi precedenti penali.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorr’ente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa
delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.

denuncia mancanza di motivazione:

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