Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2445 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2445 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELDIE MARIAN ALEXANDRU N. IL 19/06/1985
avverso la sentenza n. 4318/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 02/12/2015

Beldie Marian Alexandru ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte di Appello di Milano che, in data 20/10/2014, ha riformato
con riguardo al solo trattamento sanzionatorio la pronuncia di condanna emessa
dal Tribunale di Lodi in data 12/11/2012 in relazione al reato di cui agli artt.110
cod. pen. e 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
L’esponente deduce vizio di motivazione con riguardo all’omessa
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile.
Dall’esame del provvedimento impugnato emerge, infatti, che il ricorrente
non aveva proposto un motivo di appello riguardante la concessione del beneficio
in parola.
E secondo quanto, anche recentemente, affermato da questa Suprema
Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e
609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte in
cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di
questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che
non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola trova il suo
fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un
difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto
del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di Appello, in quanto non
devoluto con l’impugnazione (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013,
Bonaffini, Rv.256631). Dalla lettura di tali disposizioni in combinato disposto con
l’art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai
motivi di ricorso consentiti, si evince l’inammissibilità delle censure che non siano
state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia
sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del
23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006,
Roccetti, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi,
Rv.196414).
E’, inoltre, pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il
quale il giudice di appello non è tenuto a concedere d’ufficio la sospensione
condizionale della pena quando, come nel caso concreto, l’interessato non ne
formuli alcuna richiesta di applicazione né nell’atto di impugnazione, né in sede
di discussione, sicché il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce
violazione di legge e non configura mancanza di motivazione (Sez. 4, n. 1513 del
03/12/2013, dep. 2014, Shehi, Rv. 258487; Sez. 4, n. 43113 del 18/09/2012,
Siekierska, Rv. 253641; Sez. 6, n. 30201 del 27/06/2011, Ferrante, Rv.
256560).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
2 dicembre 2015
Così deciso in d
ente
e stensore
Il C

Motivi della decisione

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