Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24440 del 10/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24440 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cucurachi Corrado nato a Lecce il 10/12/1964
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 20/12/2010;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Aldo Policastro che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
limitatamente ai motivi 1) e 2); rigetto nel resto.
Udito per l’imputato l’avv. Stefano Prontera che ha chiesto l’accogliemto del
ricorso con annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 20/12/2010 la Corte d’appello di Lecce,

decidendo in sede di rinvio in seguito ad annullamento da parte della Corte
di Cassazione, confermava la sentenza del giudice per l’udienza preliminare
del tribunale di Lecce in data 14/3/2005 in relazione alla statuizione di
confisca dei beni ex art. 12 sexies I. 306/1992 già sottoposti a sequestro
preventivo.
1.1.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

tra l’altro, in punto di revoca della confisca disposta ai sensi degli artt. 321
cod. proc. pen. e 12 sexies I. 306/1992.

1

Data Udienza: 10/05/2013

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato sollevando i seguenti
motivi di gravame:
2.1. Erronea applicazione di legge nonché mancanza e manifesta
contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b)
ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 12 sexies I. 356/1992 con
riferimento al requisito della prova circa la lecita provenienza del bene
confiscato, cioè l’abitazione intestata a Cucurachi Corradio e Persano Rita
fornita la prova circa la legittima provenienza del suddetto immobile dal
proprio genitore.
2.2. Erronea applicazione di legge nonché mancanza e manifesta
contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b)
ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 12 sexies I. 356/1992 con
riferimento alla ragionevole pertinenza cronologica fra i fatti di reato e
l’acquisto dei beni. Si fa rilevare al riguardo che, a fronte di contestazioni
collocate in un periodo compreso fra il settembre 2001 ed il giugno 2003,
l’immobile di via Fanulli era stato acquistato nel 1990.
2.3. Erronea applicazione di legge nonché mancanza e manifesta
contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b)
ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 12 sexies I. 356/1992 con
riferimento alla sproporzione fra i beni e la capacità economica del
condannato; si rappresenta al riguardo come in modo assolutamente
ingiustificato vengano escluse dal novero delle fonti di reddito utili a
comporre la capacità economica del prevenuto i redditi prodotti dai genitori
e dai suoceri.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

Il ricorso merita accoglimento in relazione a quanto dedotto nei primi

due motivi proposti e limitatamente all’immobile di via Fanulli, mentre deve
essere rigettato con riferimento agli altri motivi. Difatti in relazione al
suddetto bene immobile, la difesa ha fornito adeguata documentazione
attestante la provenienza legittima dell’immobile pervenuto all’imputato per
successione ereditaria, documentazione che non risulta essere stata, per
quanto risulta dalla lettura della sentenza impugnata, adeguatamente
presa in considerazione dalla Corte territoriale. Altrettanto immotivata
appare l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata in base alla
quale, ai fini dell’individuazione della sproporzione fra i redditi facenti capo

2

gita in Cavallino alla via Fanulli. Si fa rilevare al riguardo che era stata

\..

al ricorrente ed i beni posseduti non si tiene conto dei redditi prodotti dai
genitori e dai suoceri dello stesso. Difatti non si comprende per quale
motivo nell’ambito delle indagini finalizzate all’adozione di misure di
prevenzione patrimoniali non debba tenersi conto dei redditi prodotti dai
suddetti familiari, ove sia emerga che degli stessi potesse avere la
disponibilità il ricorrente.
Viceversa il ricorso deve essere rigettato in relazione agli altri beni
grado ed in relazione a quanto dedotto nel terzo motivo proposto. Difatti la
sentenza impugnata contiene un’esaustiva motivazione, priva di illogicità o
contraddizioni, in ordine agli elementi che hanno consentito di ritenere
provata l’esistenza della sproporzione fra i beni dei quali è stata disposta la
confisca e la capacità reddituale del ricorrente.
4. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione
della Corte d’appello di Lecce limitatamente all’immobile di via Fanulli, per
nuovo giudizio sul punto. Il ricorso deve essere rigettato in relazione ai
restanti motivi proposti.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente all’immobile di via Fanulli con
rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Lecce per nuovo giudizio sul
punto.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, il 10 maggio 2013
Il cjf 1sigliere estensore

Il Presidente

immobili dei quali era stata disposta la confisca con la decisione di primo

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