Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2444 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2444 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) NOTO RICCARDO N. IL 23/01/1979
avverso la sentenza n. 2426/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;

Data Udienza: 11/12/2012

OSSERVA
Con la decisione in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza
del Tribunale di Palermo del 5.3.2010, ha confermato la responsabilità di Riccardo Noto per i reati
di cui agli artt. 385 c.p. e 4 legge n. 110/1975, rideterminando la pena in sei mesi e quindi giorni di

L’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
che la sentenza non avrebbe motivato in ordine alle deduzioni proposte in appello.

il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, in quanto, a differenza di
quanto sostenuto dall’imputato, la sentenza impugnata ha offerto risposte complete e coerenti alle
questioni sollevate nell’atto di appello, motivando in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto
l’imputato responsabile dei due reati, nonché spiegando i motivi per i quali ha escluso la sussistenza
del fatto lieve – in relazione al porto di coltello a serramanico -, l’esistenza dello stato di necessità e
il riconoscimento delle attenuanti generiche. In particolare, per quanto concerne lo stato di necessità
i giudici hanno precisato che agli atti non vi era alcun elemento probatorio a supporto della dedotta
situazione di indigenza.
La manifesta infondatezza dei motivi comporta l’inammissibilità del ricorso, con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una
somma che si stima equo liquidare in C 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di E 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012

Il Consig re estensore

Il P

reclusione per effetto del riconoscimento della continuazione.

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