Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2444 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2444 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUSATO GIORGIO N. IL 13/08/1988
avverso la sentenza n. 591/2014 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del
11/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 02/12/2015

Busato Giorgio ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del
Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Treviso che, in data
11/11/2014, ha applicato ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen. la pena concordata
tra le parti in relazione al reato di cui all’art.186, commi 2 lett.c) e 4, d. Igs. 30
aprile 1992, n.285, disponendo la sospensione della patente di guida per la
durata di due anni.
L’esponente deduce vizio di motivazione per avere il giudice applicato la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
senza indicare le ragioni della determinazione della misura, limitandosi ad
indicare che si tratta di vettura di proprietà di terzi e dimenticando che
l’autovettura fosse di proprietà della madre convivente dell’imputato.
Il ricorso è inammissibile.
Come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza
applicativa di pena concordata il giudice deve irrogare le sanzioni amministrative
accessorie, che dalla pena medesima conseguano di diritto, <> (Sez.U, n.8488
del 27/05/1998, Bosio, Rv.210981). Il divieto previsto dall’art.445 cod.proc.pen.
è, infatti, limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla
confisca, sicché con la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. deve essere disposta
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e
non rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia eventualmente fatta
alcuna menzione di tale sanzione, in quanto questa non può formare oggetto
dell’accordo tra le parti – limitato alla pena – e consegue di diritto alla sollecitata
pronuncia (Sez. 4, n. 27994 del 03/07/2012, Marcel, Rv. 253591; Sez.6,
n.45687 del 20/11/2008, Cuomo, Rv.241611; Sez. 6, n.3427 del 3/11/1998,
Orlandi, Rv. 212333; Sez. 5, n.7487 del 23/01/1992, Vicidomini, Rv. 220929).
Nel caso di specie, l’accordo sulla pena ratificato dal giudice comprendeva il
reato di guida in condizioni di ebbrezza alcolica, dal cui accertamento consegue,
secondo quanto stabilisce l’art.186, comma 2 lett. c) cod. strada in casi di
appartenenza del veicolo a terzi, la sospensione della patente di guida per un
tempo tra due e quattro anni. Giova ricordare che è ripetutamente affermato
nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il giudice, che
applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul
punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino
specifici elementi a discarico dell’imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014,
Armanetti, Rv. 259211).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2015
Il Consigliere estensore
presidente

Motivi della decisione

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