Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24439 del 10/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 24439 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da Licandro Carmelo nato a Catania il 18/2/1971
avverso la sentenza del 3/4/2012 della Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile;
udito per l’imputato l’avv. Mario Brancato che ha concluso chiedendo
raccoglimento del ricorso con annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 3/4/2012, la Corte di appello di Catania, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 27/9/2011,
ridiceva la pena inflitta a Licandro Carmelo ad anni uno e mesi quattro di
reclusione ed C 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56 629 comma 1
e 2 in relazione all’art. 628 comma 3 cod. pen.
1

Data Udienza: 10/05/2013

1.1.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto

d’appello, in punto di responsabilità dell’imputato in ordine reato allo stesso
ascritto.
2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett.
e) cod. proc. pen., in relazione alla testimonianza della persona offesa
2.2. contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett.
e) cod. proc. pen., in relazione all’interpretazione della dichiarazione resa
dall’imputato.
2.3. illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod.
proc. pen., in ordine al ruolo ricoperto nella vicenda dal ricorrente.
2.4. mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod.
proc. pen., in relazione alla lamentata contraddittorietà tra il dispositivo e
la motivazione della sentenza di primo grado, laddove, con riferimento al
reato di cui al capo a), alla derubricazione dalla forma consumata a quella
tentata contenuta nella motivazione, non fa seguito la corrispondente
statuizione nel dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è parzialmente fondato limitatamente al quarto motivo di
ricorso con riferimento all’omessa qualificazione giuridica del fatto nel
dispositivo della decisione come delitto tentato. Difatti dalla lettura della
sentenza impugnata si evince che correttamente si è fatto riferimento
all’ipotesi tentata del delitto di estorsione per come ritenuta dal giudice di
primo grado; del resto anche dalla lettura della sentenza di primo grado
emerge che la pena è stata calcolata facendo riferimento al delitto tentato;
ciononostante nel dispositivo della decisione di primo grado, confermata con
la sentenza impugnata che si è limitata a ridurre la pena, non si fa
menzione della qualificazione giuridica del fatto come delitto tentato,
ritenuta dal giudice di primo grado e confermata in appello. In accoglimento
del predetto quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto
come ipotesi tentata, qualificazione che viene disposta con la presente
decisione.
3.1. Quanto, invece, ai primi tre motivi di ricorso, trattasi di questioni che

2

Fallica Giuseppe.

attengono a valutazioni di merito, insindacabili nel giudizio di legittimità,
quando, come nel caso di specie, il metodo di valutazione delle prove sia
conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici,
come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794;
Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del
24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ). Inoltre le doglianza riproducono
pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte
dibattimentale per come interpretate dal giudice di prime cure, ha dato
adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che
il ricorrente non considera e si limita a censurare genericamente.
Segnatamente la sentenza impugnata evidenzia, come attraverso una
lettura critica delle risultanze dell’istruttoria dibattimentale, sia emerso
come l’imputato abbia fatto recuperare il mezzo rubato al Fallica dietro
compenso di una somma di denaro per lui e per gli autori del furto;
rappresenta come, conformemente alla configurazione da parte del
legislatore del reato contestato, l’interpretazione della frase usata dal
ricorrente appare del tutto irrilevante, esseno il reato integrato nel
momento in cui l’agente procura un profitto a sé o ad altri; ricostruisce il
ruolo ricoperto nella vicenda dall’attuale imputato, affermando sulla base
delle dichiarazioni del Fallica che trovano riscontro in quanto riferito dal
Gioia, che non è risultato affatto quello di un mero intermediario
disinteressato.
Sulle base delle ora esposte considerazioni, il ricorso deve essere
rigettato in relazione ai restanti motivi proposti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione
giuridica del fatto come ipotesi tentata, qualifica che dispone.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, il 10 maggio 2013
Il bsìgliere estensore

Il Presidente

d’appello, attraverso una lettura critica delle risultanze dell’istruttoria

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA