Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24434 del 10/05/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24434 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SABATINO MICHELE N. IL 07/05/1970
SINIERI MARIO N. IL 01/02/1962
avverso la sentenza n. 3917/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 18/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
Udito il Procuratore Generale in p ersona del Dott. A.e,g,<, SeOURIMA
che ha concluso per it
Q.AR.; kt,1 "C;e4vvr- Udito, per la parte civile, l'Avv///
Uditi difensor Avv. Data Udienza: 10/05/2013 RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18 maggio 2012, la Corte di appello di Palermo, 4^ sezione
penale, confermava la sentenza del Giudice dell' udienza preliminare del Tribunale
di Termini Imerese appellata da Sabatino Michele e Sinieri Mario, con la quale
questi erano stati dichiarati colpevoli di concorso nel delitto di estorsione aggravata
continuata in danno di Valenza Michele e condannati, con la diminuente del rito,
Sabatino alla pena di tre anni otto mesi di reclusione e seicento euro di multa con
interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e Sinieri alla pena di cinque anni quattro mesi di reclusione e duemilaquattrocento euro di multa con interdizione
perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante il tempo di esecuzione della
pena.
La Corte territoriale, rigettata l' eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni
telefoniche perché la acquisizione era stata ritualmente disposta dal Giudice che
aveva attivato i poteri di integrazione probatoria secondo quanto previsto dall' art.
441 c. 5 cod. proc. pen. , nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità
sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, attendibili anche perché
confortate da quelle di Mosca Vincenzo e dalle parziali ammissioni di Sabatino (che
in sede di interrogatorio aveva ammesso che vi erano state "piccole pressioni" nei
confronti della vittima), dal rinvenimento a casa di Sinieri di alcune banconote
provento dell' ultimo episodio posto in essere subito dopo che Valenza aveva
prelevato la pensione dall' ufficio postale nonché dal contenuto delle conversazioni
oggetto di intercettazione (disposta per altri fatti delittuosi estranei al presente
procedimento).
Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli imputati, a mezzo del
difensore, che ne hanno chiesto l' annullamento per inosservanza o erronea
applicazione degli artt. 267, 268 c. 1 e 3, 271 e 441 c. 5 cod. proc. pen. per
inutilizzabilità delle conversazioni oggetto di intercettazione, perché non erano
inclusi nel fascicolo che il Pubblico Ministero aveva trasmesso al Giudice i
provvedimenti di autorizzazione, sicché la difesa non era stata posta nelle
condizioni di controllare l' osservanza delle disposizioni che regolano la relativa
procedura a pena di inutilizzabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, perché il Giudice di primo grado ha
esercitato legittimamente il potere di integrazione che gli è riconosciuto, senza
violare i diritti della difesa. Rispetto alla motivazione dei giudici di merito sono
necessarie tuttavia alcune precisazioni.
A pagina 6 della sentenza impugnata si da atto che le conversazioni telefoniche,
della cui utilizzabilità si discute, costituiscono "elementi investigativi tratti dalle
14(1)4-1 intercettazioni che gli inquirenti avevano avviato nei confronti degli imputati
ritenendoli responsabili di altri fatti delittuosi estranei al presente processo". Si
tratta cioè di attività di indagine eseguita in diverso procedimento, legittimamente
acquisita a norma dell' art. 270 c. 1 cod. proc. pen.
Va ribadito che ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte,
non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il
verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime (Cass. SU 17.11.2004 n.
45189; Cass. Sez. 1, 21.10.2010 n. 38626).
Ed invero la parte che eccepisce nel procedimento "ad quem" la mancanza o
l'illegittimità dell'autorizzazione per opporsi all'utilizzabilità degli esiti di
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da
quello nel quale esse furono disposte, ha l'onere di produrre il decreto autorizzativo
(se del caso, richiedendone copia ex art. 116 c.p.p.), in modo da porre il giudice in
grado di verificare l'effettiva inesistenza nel procedimento "a quo" del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost.. (principio già stabilito con la citata
sentenza delle Sezioni Unite e ribadito costantemente: ex plurimis Cass. Sez. 1,
15.1.2009 n. 6875).
Ne consegue che il Giudice di primo grado si è avvalso dei suoi poteri ufficiosi per
procedere a verifica dell' esistenza dei presupposti dell' utilizzabilità in ipotesi nella
quale, per giurisprudenza costante a far data dalla citata pronuncia delle Sezioni
Unite, tale onere di allegazione gravava sulla parte che tale utilizzabilità poneva in
discussione.
Il ricorso deve essere in conseguenza dichiarato inammissibile, con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa
delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nella rilevata causa di
inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa delle
ammende. deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei