Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24434 del 10/05/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24434 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SABATINO MICHELE N. IL 07/05/1970
SINIERI MARIO N. IL 01/02/1962
avverso la sentenza n. 3917/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 18/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
Udito il Procuratore Generale in p ersona del Dott. A.e,g,<, SeOURIMA che ha concluso per it Q.AR.; kt,1 "C;e4vvr- Udito, per la parte civile, l'Avv/// Uditi difensor Avv. Data Udienza: 10/05/2013 RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 18 maggio 2012, la Corte di appello di Palermo, 4^ sezione penale, confermava la sentenza del Giudice dell' udienza preliminare del Tribunale di Termini Imerese appellata da Sabatino Michele e Sinieri Mario, con la quale questi erano stati dichiarati colpevoli di concorso nel delitto di estorsione aggravata continuata in danno di Valenza Michele e condannati, con la diminuente del rito, Sabatino alla pena di tre anni otto mesi di reclusione e seicento euro di multa con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e Sinieri alla pena di cinque anni quattro mesi di reclusione e duemilaquattrocento euro di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale durante il tempo di esecuzione della pena. La Corte territoriale, rigettata l' eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche perché la acquisizione era stata ritualmente disposta dal Giudice che aveva attivato i poteri di integrazione probatoria secondo quanto previsto dall' art. 441 c. 5 cod. proc. pen. , nel merito riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, attendibili anche perché confortate da quelle di Mosca Vincenzo e dalle parziali ammissioni di Sabatino (che in sede di interrogatorio aveva ammesso che vi erano state "piccole pressioni" nei confronti della vittima), dal rinvenimento a casa di Sinieri di alcune banconote provento dell' ultimo episodio posto in essere subito dopo che Valenza aveva prelevato la pensione dall' ufficio postale nonché dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione (disposta per altri fatti delittuosi estranei al presente procedimento). Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli imputati, a mezzo del difensore, che ne hanno chiesto l' annullamento per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 267, 268 c. 1 e 3, 271 e 441 c. 5 cod. proc. pen. per inutilizzabilità delle conversazioni oggetto di intercettazione, perché non erano inclusi nel fascicolo che il Pubblico Ministero aveva trasmesso al Giudice i provvedimenti di autorizzazione, sicché la difesa non era stata posta nelle condizioni di controllare l' osservanza delle disposizioni che regolano la relativa procedura a pena di inutilizzabilità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato, perché il Giudice di primo grado ha esercitato legittimamente il potere di integrazione che gli è riconosciuto, senza violare i diritti della difesa. Rispetto alla motivazione dei giudici di merito sono necessarie tuttavia alcune precisazioni. A pagina 6 della sentenza impugnata si da atto che le conversazioni telefoniche, della cui utilizzabilità si discute, costituiscono "elementi investigativi tratti dalle 14(1)4-1 intercettazioni che gli inquirenti avevano avviato nei confronti degli imputati ritenendoli responsabili di altri fatti delittuosi estranei al presente processo". Si tratta cioè di attività di indagine eseguita in diverso procedimento, legittimamente acquisita a norma dell' art. 270 c. 1 cod. proc. pen. Va ribadito che ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime (Cass. SU 17.11.2004 n. 45189; Cass. Sez. 1, 21.10.2010 n. 38626). Ed invero la parte che eccepisce nel procedimento "ad quem" la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione per opporsi all'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, ha l'onere di produrre il decreto autorizzativo (se del caso, richiedendone copia ex art. 116 c.p.p.), in modo da porre il giudice in grado di verificare l'effettiva inesistenza nel procedimento "a quo" del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost.. (principio già stabilito con la citata sentenza delle Sezioni Unite e ribadito costantemente: ex plurimis Cass. Sez. 1, 15.1.2009 n. 6875). Ne consegue che il Giudice di primo grado si è avvalso dei suoi poteri ufficiosi per procedere a verifica dell' esistenza dei presupposti dell' utilizzabilità in ipotesi nella quale, per giurisprudenza costante a far data dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite, tale onere di allegazione gravava sulla parte che tale utilizzabilità poneva in discussione. Il ricorso deve essere in conseguenza dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nella rilevata causa di inammissibilità, si quantifica in mille/00 euro ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende. deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei

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