Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2443 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2443 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) IANNOLI CLAUDIO N. IL 03/02/1976
avverso l’ordinanza n. 1147/2004 CORTE APPELLO di BARI, del
01/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;

Data Udienza: 11/12/2012

OSSERVA
Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello
proposto nell’interesse di Claudio Iannoli avverso la sentenza emessa in data 25.11.2003 dal
Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, rilevando la assoluta carenza dei motivi

Contro l’ordinanza di inammissibilità ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, con il
primo motivo, ha dedotto la violazione dell’art. 585 comma 4 c.p.p., sostenendo che il meccanismo
delle impugnazioni in appello consente la presentazione di motivi generici dal momento che
prevede la possibilità di successiva integrazione dell’atto di appello con nuovi motivi; con un
secondo motivo contesta che i motivi proposti fossero generici.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Preliminarmente si deve confermare quanto ritenuto nell’ordinanza impugnata circa la assoluta
carenza di motivi nell’appello, che si limita ad una mera enunciazione di principio, sostenendo che
“il prevenuto doveva essere mandato assolto dai reati perché nella condotta ascrittagli non sono
ravvisabili gli estremi voluti dalla legge per la rispettiva sussistenza”, per poi richiedere, in via
subordinata e ancora immotivata, la riduzione della pena: si tratta di motivi non specifici che non
indicano le ragioni di diritto e di fatto a base della richiesta.
Quanto al primo motivo si rileva che in materia di impugnazioni, l’indicazione di motivi
generici, in violazione dell’art. 581 lett. c) c.p.p., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del
proposto gravame (Sez. VI, 30 ottobre 2008, n. 47414, Arruzzoli). Infatti, nel nuovo codice di rito,
innovando rispetto a quello del 1930, i due momenti della dichiarazione di impugnazione e della
presentazione dei motivi sono unificati, con la conseguenza che l’impugnazione deve considerarsi
unitaria e che l’indicazione di motivi generici nell’atto di impugnazione, in violazione dell’art.581
lett.c) c.p.p. costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se
successivamente vengono depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585 comma 4 c.p.p.
ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti.
La manifesta infondatezza dei motivi comporta l’inammissibilità del ricorso, con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una
somma che si stima equo liquidare in C 1.000,00.

proposti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Roma, 11 dicembre 2012

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