Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2443 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2443 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AQUINO GIUSEPPE N. IL 19/04/1992
avverso l’ordinanza n. 233/2013 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 23/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 02/12/2015

Motivi della decisione

Aquino Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Milano che, in data 23/06/2014, ha condannato l’imputato alla pena
di euro 800,00 di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt.116 d.lgs. 30
aprile 1992, n.285 e 4 legge n.110/75.
L’esponente deduce vizio di motivazione sia con riguardo all’omessa
concessione delle circostanze attenuanti generiche sia con riguardo all’omessa

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Dall’esame del provvedimento impugnato emerge che il Tribunale ha fornito
congrua motivazione su entrambi i punti concernenti le doglianze del ricorrente.
Ed invero, il giudice di merito, sviluppando un percorso logico argomentativo
immune da aporie di ordine logico, ha indicato la presenza di un precedente
penale di una certa gravità e la condotta dell’imputato successiva al reato quali
ragioni ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,
ritenendo che la suindicata vita anteatta non consentisse di formulare la prognosi
favorevole ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale
della pena.
Le censure mosse dal ricorrente contrastano, dunque, frontalmente con il
testo del provvedimento impugnato. Occorre, in proposito, ricordare che una
specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella
determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata
in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media,
risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta
implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di irrogare una pena
in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013,
Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez.
4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2015
este

ize..

residente

concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

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