Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24426 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24426 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BALESTRIERI CLAUDIO N. IL 09/10/1965

avverso la sentenza n. 6336/2011 CORTE APPELLO di MILANO,
del 09/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE
STABILE
che ha concluso per il rigetto del ricorso

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udito il difensore Avv.GIUSEPPE LOMBARDO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso

Data Udienza: 23/04/2013

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e/i7f2

In fatto e in diritto
Ha proposto ricorso per cassazione Balestrieri Claudio avverso la sentenza della Corte di Appello di
Milano del 9.10.2012, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal
locale Tribunale il 29.4.2011 per il reato di truffa.
Secondo l’accusa, il ricorrente, prospettando falsamente a Gambiraso Clemente e Verdi Ernestina,
nella sua qualità di commercialista incaricato di seguire la contabilità della soc. Vemme, l’esistenza
di un debito di imposta a carico della stessa società, alla quale i committenti erano entrambi
interessati, si era fatto consegnare l’importodichiarato corrispondente al tributo trattenendolo poi
per sé.
Deduce il ricorrente il vizio di mancata assunzione di prova decisiva ai sensi dell’art. 606 lett. D)
c.p.p., in relazione all’omessa citazione del teste Hans Dermont un cittadino svizzero a lui legato da
rapporti societari che avrebbe prestato attività professionale a favore della società Vemme per il
tramite dello stesso ricorrente, ma che non avrebbe ricevuto il compenso dovutogli. La circostanza
rileverebbe tra l’altro ai fini della valutazione della sussistenza dell’attenuante della provocazione, e
la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello riverberebbe sulla tenuta logica
della motivazione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va anzitutto rilevato che impropriamente il ricorrente si riferisce all’ 606 lett. D) c.p.p., perché il
motivo di ricorso per cassazione consistente nella deduzione di mancata assunzione di
unaprovadecisiva può essere proposto solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta
l’ammissione a norma dell’art. 495, comma secondo, cod. proc. pen.( cfr. Cass. sez. 1,
Sentenzan.16772de115/04/2010), mentre nella specie la difesa aveva piuttosto sollecitato la
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello per l’esame di un teste mai indicato in
precedenza.
Non solo, poi, la Corte territoriale ha fatto retta applicazione del principio dell’eccezionalità della
rinnovazione dell’istruzione probatoria nel giudizio di appello ma, come non mancano, ancora, di
rilevare i giudici di appello, le circostanze su cui avrebbe dovuto vertere la prova sono rimaste del
tutto vaghe e imprecisate, già a partire dalla questione del collegamento tra il teste Dermont e i
fatti, ma anche in merito alla natura dell’attività professionale che il teste avrebbe svolto per la soc.
Vemme, senza che nel ricorso siano contenute ulteriori e più puntuali indicazioni al riguardo.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla
Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella
determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così decisg..jn Roma, nella camera di consiglio, il 23.4.2013.
Il Preside
Il consi
tItto;

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