Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24425 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24425 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARROZZA ITALO N. IL 11/01/1934
avverso la sentenza n. 78/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 12/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. C..‘ 44 40
che ha concluso per
..ebt r e 9.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/04/2013

In fatto e in diritto
Ha proposto ricorso per cassazione Carrozza Italo, per mezzo del proprio difensore, avverso
la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria de112.7.2012, che confermò la
sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale il 22.7.2011, per il
reato di ricettazione di due assegni bancari già compilati per gli importi di euro 450,00 ed
euro 400,00.
Deduce la difesa, con il primo motivo, il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della
legge penale con riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di cui all’art. 648 c.p.,
rilevando che in considerazione del dubbio in ordine alla conoscibilità, da parte del
ricorrente, della provenienza delittuosa del titolo, il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto
alla fattispecie contrawenzionale di cui all’art. 712 c.p.; propone, in subordine, le stesse
censure di legittimità in ordine alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 648
co 2 c.p. e delle attenuanti generiche, la prima asseritamente imposta dal modesto importo
dell’assegno, le attenuanti innominate illegittimamente negate sulla base dell’esclusiva
considerazione dei precedenti penali del ricorrente, a favore del quale la Corte territoriale
avrebbe dovuto inoltre considerare che si tratta di soggetto affetto da disturbi della
personalità, come sarebbe emerso in occasione di latri procedimenti penali.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Con riferimento alla configurabilità del delitto di ricettazione va osservato che secondo la
giurisprudenza di questa Corte (C.ass. 7.1.2010 nr. 13606, ma vedi, anche, ad es., Cass sez.
2, Sentenza n.45569de121/10/2009 Di Chio e altro), il possesso e/o l’uso di un assegno al di
fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione costituisce elemento di prova, per
conformità ai criteri logici e giuridici, del reato di ricettazione, in assenza di plausibili
giustificazioni in ordine all’acquisizione del titolo, giustificazioni mai fornite dal ricorrente.
Quanto ai motivi sul trattamento sanzionatorio, già la natura della res escluderebbe
l’attenuante speciale di cui all’art. 648 co 2 c.p., per l’owia, ulteriore proiezione criminosa
della condotta (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3921 del 29/10/1982, Piccinin. dove
l’affermazione che la ricettazione di assegni non può mai ritenersi fatto lieve ai sensi
dell’art. 648 co 2 c.p., essendo la stessa strumentale al conseguimento di più consistenti
profitti, da ottenere tramite la consumazione di altri reati. In ogni caso, ai fini della
valutazione della sussistenza dell’ipotesi attenuata di cui al comma due dell’art. 648 c.p., va
rilevato che la nozione di “fatto” di particolare tenuità, a cui si riferisce la disposizione citata
è più ampia di quella di “danno” che figura nell’art. 62 nr. 4, ed impone di prendere in
considerazione tutti gli elementi di valutazione della condotta, compresi i profili personali
del reo, talché l’ attenuante speciale può essere esclusa nonostante il modesto valore della
cosa ricettata, alla stregua degli altri criteri fissati dall’art. 133 c.p ( su questi principi, cfr.
Cass. sez. un. 26.4.1989, Baggio; Cass. 6.11.1996, Wade), e nella specie in sentenza sono
sottolineati i numerosi precedenti anche specifici del ricorrente, mentre nemmeno potrebbe
ritenersi che gli importi trascritti sui titoli siano di assoluta modestia.
Quanto al diniego delle attenuanti generiche, infine. la Corte territoriale l’ha più che
convenientemente giustificato con la concreta valorizzazione della lunghissima carriera
delinquenziale del ricorrente,dando conto anche della mancata considerazione dei presunti
disturbi della personalità invocati dalla difesa, che non sono stati oggetto di alcun
accertamento peritale in questo procedimento, e non potrebbero essere automaticamente
desunti in modo avulso dal contesto dello specifico fatto di reato.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile,
con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23.4.2013.

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