Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24424 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24424 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Scarano Cosimo Andrea
awerso la SENTENZA della Corte di Appello di Reggio Calabria
del 21.6.2012
Udita la relazione fatta dal consigliere
PRESTIPINO ANTONIO
Sentito il Procuratore Generale in persona del dr. Luigi Riello che ha concluso per l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Sentito il difensore del ricorrente,
aw. Luigi Giuliano del foro di Milano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 09/04/2013

In fatto e in diritto
Ha proposto ricorso Scarano Cosimo Andrea, per mezzo del proprio difensore, avverso la
sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 21.6.2012, che in riforma della più
severa sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal tribunale di Locri, sez.
distaccata di Siderno, il 20.10.2010, per il reato di ricettazione di un’imbarcazione ridusse la
pena ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa.
da parte dei giudici di merito, il proprietario
Secondo la ricostruzione dei fatti
dell’imbarcazione, Ermete Gravanti, che ne aveva denunciato il furto nel mese di maggio del
2003, quando si era recato presso il cantiere dove la barca era custodita insieme a tale
Muscolo, rilevando la sua assenza, era stato qualche tempo dopo informato dallo stesso
Muscolo della presenza della medesima imbarcazione presso il locale “La Rocchetta”. Recatosi
sul posto, il Gravanti aveva potuto constatare che si trattava proprio dell’imbarcazione
rubatagli, per quanto modificata nel colore della parte esterna e priva di alcuni accessori, ma
riconoscibile come quella di sua proprietà per le tracce di riparazione del sedile “di guida”
incurvatosi durante una battuta di pesca. Era stato poi inequivocabilmente accertato che la
barca era posseduta dallo Scarano. La Corte riteneva che le dichiarazioni del Gravanti avessero
trovato conferma in quelle del Muscolo e di tale Marando,e disattendeva le giustificazioni
dell’imputato, che aveva affermato di avere acquistato !Imbarcazione presso la ditta “Shopping
Center” nel 1999, per il prezzo di E 2000,00, anche sulla base delle dichiarazioni del cognato e
di un amico dello Scarano, che avevano datato tra i mesi invernali del 2002 e l’inizio del 2003
la prima occasione in cui avevano notato la disponibilità del mezzo nautico da parte
dell’imputato.
Deduce la difesa il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione,
risultante dal testo della sentenza impugnata, e il vizio di violazione di legge in relazione all’art.
648 c.p., in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente.
La Corte non avrebbe considerato le perplessità emerse all’esito dell’istruzione dibattimentale
circa la possibilità di identificare l’imbarcazione in possesso del ricorrente come quella rubata al
Gravanti e avrebbe ingiustificatamente disatteso l’indicazione dello Scarano di avere acquistato
il mezzo nel 1999, nonostante la documentazione dell’acquisito, confermato dal teste a
discolpa indicato nel corso del giudizio. A sostegno del ricorso sono stati depositati motivi
aggiunti.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Le deduzioni difensive comportano in sostanza una alternativa valutazione di merito delle
risultanze istruttorie, che punta sulla valorizzazione di dettagli della varie dichiarazioni, per
sottolineare elementi di perplessità o di divergenza da considerarsi normali nella ricostruzione
soltanto mnemonica di qualunque vicenda, o sono del tutto prive di riferimenti processuali con
riferimento alla questione fondamentale della giustificazione dell’acquisto dell’imbarcazione..
Il nucleo argomentativo fondamentale della sentenza impugnata non ne rimane quindi affatto
intaccato, avendo i giudici di appello sottolineato una serie di circostanze che, lette nel loro
complesso, giustificano più che convenientemente la conferma del giudizio di responsabilità del
ricorrente;
1. L’identità del modello dell’imbarcazione in possesso del ricorrente con quella rubata alla
persona offesa intorno al mese di maggio del 2003; identità “tipologica” che con
l’arricchimento del particolare delle riparazioni al sedile, completa correttamente, nelle
valutazioni dei giudici di appello, la conclusione dell’identità “fisica”;
2. La divergenza tra l’indicazione della data di acquisto dell’imbarcazione da parte dello
Scarano, e le tracce storiche delle sue prime “uscite” in mare secondo le deposizioni di
alcuni testi;

3. La tardività delle indicazioni dello Scarano sulle circostanze dell’ acquisto dell’imbarcazione,
non giustificata da un particolare movimento di natanti intorno alla sua persona;
all’opposto la conferma delle indicazioni fornite dalla persona offesa sull’acquisto proprio.
A quest’ultimo riguardo la difesa sottolinea in ricorso e nei motivi aggiunti, di avere fornito
prove documentali e testimoniali dell’acquisto del ricorrente, ma senza alcun riferimento
processuale e senza l’autonoma produzione, in questo giudizio di legittimità, in ossequio al
principio dell’autosufficienza del ricorso, delle prove documentali e dei verbali delle prove
dichiarative
Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile,
con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso
ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processu
della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così de so i foma, nella camera di consiglio, il 442013

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