Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24422 del 09/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 24422 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Totaro Luigi
awerso la SENTENZA della Corte di Appello di Brescia
del 16.4.2012
Udita la relazione fatta dal consigliere
PRESTIPINO ANTONIO
Sentito il Procuratore Generale in persona del dr. Luigi Riello che ha concluso per l’annullamento
della sentenza impugnata limitatamente all’aggravante del numero delle persone; sentito, per il
ricorrente, raw. Roberto De Senzi in sostituzione dell’aw. Gianbattista Bellitti, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso.

Data Udienza: 09/04/2013

1. Riguardo ai fatti dell’autunno del 1999, è rilevabile un intervento isolato di Giuseppe Arena,
risalente al mese di Settembre, per sollecitare al Bettinazzi il pagamento del debito nei
confronti del ricorrente; il ruolo di mandante del Totaro è soltanto supposto dai giudici di
merito, in assenza di qualunque indagine sui contatti tra lo stesso ricorrente e l’Arena in
epoca prossima all’episodio. Analoghe considerazioni valgono per l’episodio dell’Ottobre del

Ritenuto in fatto
1. Ha proposto ricorso Totaro Luigi, per mezzo del proprio difensore, avverso la sentezna
della Corte di Appello di Brescia del 16.4.2012, che confermò la sentenza di condanna
pronunciata nei suoi confronti dal locale tribunale il 15.7.2009 per numerosi fatti di tentata
estorsione in danno di Bettinazzi Renato.
2. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, nell’estate del 1999 il
I3ettinazzi aveva accompagnato in Spagna il Totaro, con il quale era stato messo in contatto
da tale Arena Giuseppel Totaro intendeva servirsi del I3ettinazzi come interprete per la
conclusione dell’acquisto di un kg di cocaina. L’affare era saltato in circostanze sospette,
inducendo nel Totaro, adirato per avere consegnato un congruo anticipo al venditore,
sparito poi senza consegnare la droga, il convincimento che il Bettinazzi fosse in qualche
misura corresponsabile del fallimento della trattativa. Subito dopo il naufragio dell’affare
erano iniziate le pressioni estorsive del Totaro, che aveva minacciato di morte il Bettinazzi
se non fosse riuscito a ricontattare il trafficante spagnolo. Dopo che il Totaro si era infine
allontanato, il Bettinazzi si era messo in contatto con la polizia di Madrid. L’8 Agosto del
1999, il Bettinani aveva incontrato Arena Giuseppe in provincia di Brescia, e l’Arena gli
aveva fissato un appuntamento con il Totaro, che dopo essersi inizialmente mostrato
conciliante, lo aveva accusato di essere complice del trafficante spagnolo e di avere
sollecitato l’intervento della polizia iberica, e gli aveva intimato di consegnargli, a titolo di
risarcimento del danno, la somma di L. 30.000.000, minacciandolo altrimenti di farlo
uccidere da un proprio cognato.L’11.8.2009, un personaggio riconosciuto dal Bettinazzi con
qualche incertezza nel Totaro, gli aveva intimato di pagare il suo debito entro due giorni.
Gli altri episodi di tentata estorsione descritti nel capo di imputazione, avevano visto
protagonista , direttamente o indirettamente, Giuseppe Arena. Nel mese di settembre del
1999 l’Arena aveva affrontato il Bettinazzi intimandogli di “sistemare” il debito con “Gigi”
(Luigi Totaro); nell’occasione, l’Arena era visibilmente in possesso di un cacciavite. Nel
mese di Ottobre dello stesso anno, infine, il I3ettinazzi era stato aggredito da alcuni
soggetti, uno dei quali già notati dal teste in compagnia dell’Arena, che gli avevano intimato
di “dare i soldi al Pino”; le richieste di denaro erano state ricollegate dal Bettinazzi all’affare
di Madrid, dal momento che egli non aveva avuto altre questioni con I”Arena.
3. Secondo l’ordine logico dei motivi, la difesa deduce anzitutto l’illogicità della motivazione
in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità nei confronti del Totaro, non essendo
stata in realtà individuata alcuna condotta estorsiva riferibile direttamente al ricorrente,
poiché i presunti fatti estorsivi erano stati posti in essere da terzi, senza che la Corte di
merito avesse individuato le prove di un collegamento tra gli stesi e il ricorrente;
La difesa deduce inoltre l’erronea applicazione dell’art. 110 c.p. rilevando che tutti gli
originari coimputati del Totaro erano stati assolti; e il vizio di violazione di legge in relazione
all’affermazione della sussistenza dell’aggravante del numero delle persone.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato nei termini che saranno subito esposti, prestandosi in effetti la
motivazione della sentenza alle censure di legittimità della difesa tanto in ordine alla
sussistenza dell’ aggravante del numero delle persone di cui all’art. 629 co 2 c.p., che in
relazione alla conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente in ordine ai fatti del
Settembre e dell’Ottobre del 1999.

br

,191r

1999, in occasione del quale l’aggressore del Bettinazzi, risultato già legato, secondo le
dichiarazioni della persona offesa, all’Arena, interviene peraltro esplicitamente a favore di
“Pino”, senza in alcun modo citare il Totaro, che dalla telefonata dell’11.8.1999 non figura
più personalmente attivo nella vicenda.
2. Quanto all’aggravante, va premesso che nel reato di estorsione, la circostanza aggravante
speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due
persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Cass. Sez.
U, n. 21837 del 29/03/2012 Alberti e altro).Ebbene, in nessuno degli episodi estorsivi
dell’Agosto del 1999 è riscontrabile la contemporanea partecipazione di altri soggetti la cui
presenza potesse rappresentarsi al Bettinazzi in termini di rafforzamento della minaccia
estorsiva; il 2.8.1999 il Totaro si presenta all’appuntamento con la persona offesa
accompagnato dalla moglie e della figlia, del tutto estranee alla vicenda e rimaste in
disparte (vedi pag. 4 della sentenza di primo grado); 1’8.8.1999 è con la sua nuova
compagna, circostanza che tra l’altro probabilmente lo induce ad assumere inizialmente il
tono conciliante descritto dal tribunale (vedi, ancora, pag. 4 della sentenza di primo grado);
1’11.8.1999 effettua personalmente una telefonata.
3. Per il resto, le censure difensive in punto di responsabilità sugli episodi dell’Agosto del 1999
sono generiche e addirittura “omissive” rispetto all’ampia analisi delle risultanze di prova
contenuta nelle sentenze di merito, procedendo la difesa dal presupposto- soltanto
assertivo e contrastante non solo con le specifiche indicazioni del capo di imputazione ma
con la ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito e sostenuta dal riferimento
ad un non trascurabile compendio probatorio- che no sarebbero nemmeno in questione nel
presente procedimento, condotte estorsive direttamente riferibili al ricorrente, ma solo a
terzi intervenuti a sua insaputa per sostenerne le presunte ragioni (riguardo alle quali,
peraltro, considerata non tanto l’evidente “incertezza” ma soprattutto la loro natura, la
difesa non ripropone più la questione della riqualificazione giuridica dei fatti ex art. 393
c.p.. sollevata nel corso del giudizio di merito).
Alla luce delle precedenti considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata
limitatamente all’aggravante del numero delle persone per i fatti di tentata estorsione del
2.8.1999, dell’8.8.1999, dell’11.8.1999, aggravante che deve essere senz’altro eliminata; e
va annullata relativamente agli altri fatti di tentata estorsione per l’approfondimento
dell’intero tema della responsabilità penale del ricorrente, con rinvio ad altra sezione della
Corte di Appello di Brescia anche per nuova determinazione della pena; il ricorso va
rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante del numero delle persone per i
fatti di tentata estorsione del 2.8.1999, dell’8.8.1999, dell’11.8.1999, aggravante che
elimina; annulla la sentenza impugnata relativamente agli altri fatti di tentata estorsione;
rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia anche per nuova determinazione
della pena; rigetta, nel resto, il ricorso.
Così decjsq in Roma, il 9.4.2013

I

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA