Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24420 del 09/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24420 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1. Grida Loredana
2. Reinard Manuelita
awerso la SENTENZA della Corte di Appello di Bologna
dell’1.3.2011
Udita la relazione fatta dal consigliere
PRESTIPINO ANTONIO
Sentito il Procuratore Generale in persona del dr. Luigi Riello che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.

Data Udienza: 09/04/2013

In fatto e in diritto
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Grida Loredana e Reinard Manuleita awerso la
sentenza della Corte di Appello di Bologna dell’1.3.2011, che in riforma della sentenza di
condanna pronunciata nei confronti di entrambe dal tribunale di Ravenna, sez. distaccata di
Faenza, il 18.12.2006 per i reati di rapina impropria consumata e di furto, dichiarò la
prescrizione di quest’ultimo reato e riqualificò come tentata la rapina, determinando la pena
per ciascuna delle due imputate, in anni due di reclusione ed euro 360,00 di multa ;
ritenuta la manifesta infondatezza del ricorso, incentrato sul trattamento sanzionatorio,
dovendosi in particolare rilevare quanto segue:
1. Non si vede perché la circostanza aggravante del numero delle persone dovrebbe
automaticamente scontare per il suo carattere oggettivo, una rilevanza sintomatica
“debole”, a confronto con l’opposta rilevanza delle attenuanti generiche, rispetto alle
conseguenti valutazioni complessive in termini di maggiore o minore disvalore del fattoreato; essendo owia, peraltro, la considerazione dell’intuitiva rappresentazione, a ciascuno
dei concorrenti nel reato, della presenza dell’altro.
2. La semplice contemporanea presenza di più compartecipi, in occasione dell’esecuzione
di un reato, esprime già di per sé (nell’esperienza comune, oltre che nella previsione
nei confronti di una persona offesa isolata, un maggior grado di
normativa), specie
minaccia, sfruttabile da parte degli autori del reato, senza la necessità di atti di violenza.
Non può quindi convenirsi con la difesa quando rileva che le ricorrenti non avrebbero
approfittato della loro superiorità numerica;
3. La Corte di merito sottolinea efficacemente la particolare preordinazione dell’azione
criminosa, commessa dalle ricorrenti in località lontana dal luogo della loro residenza, e lo
stato ormai “avanzato” del tentativo, dando quindi più che adeguatamente conto della
selezione del trattamento sanzionatoti(); le contrarie deduzioni difensive si risolvono in
semplici opzioni di merito basate sull’alternativa accentuazione di alcuni dati di valutazione
piuttosto che di altri;
4. La mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale è stata giustificata
anzitutto dalla Corte con il rilievo del carattere ostativo dei precedenti delle ricorrenti, con
intuibile riferimento ai limiti “quantitativi” della reiterazione del beneficio, e del resto la
pena detentiva inflitta per il reato in contestazione attinge già quei limiti; sul punto, il
ricorso è del tutto silente, essendo esclusivamente incentrato sull’illogicità del concorrente
giudizio prognostico negativo espresso dalla Corte nei confronti di entrambe le ricorrenti;
ritenuto pertanto che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna di caiscuna
delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa delle stesse
ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuna al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso ir Roma, nella camera di consiglio, il 9.42013.

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