Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24418 del 27/03/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 24418 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: PRESTIPINO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari
Nei confronti di
n. il 17.11.1972
Lucariello Marco
awerso la SENTENZA della Corte di Appello di Cagliari
del 9.1.2012
letti gli atti e il ricorso
Udita la relazione fatta dal consigliere
Antonio Prestipino
Sentito il Procuratore Generale in persona del dr. Luigi Riello che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso; sentito per la parte civile Banco di Sardegna s.p.a., l’aw. Pietro Arru, che ha concluso
come da note scritte depositate in udienza; sentito l’aw. Giorgio Luceri nell’interesse del Lucariello,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 27/03/2013

In Fatto e in diritto
Ricorre il PG presso la Corte di Appello di Cagliari avverso la sentenza della Corte di Appello di
Cagliari del 9.1.2012, che in riforma della sentenza di condanna pronunciata la locale Tribunale nei
confronti di Lucariello Marco 11 14.3.2011 per vari fatti di rapina, ridusse la pena inflittagli, previa
concessione delle attenuanti generiche, in ragione della piena confessione resa dall’imputato.
Lamenta in sintesi il ricorrente rillogicità della favorevole valutazione del comportamento
processuale dell’imputato, sottolineando la tardività e la strumentalità della confessione,
intervenuta soltanto a seguito della maturata consapevolezza, da parte del Lucariello, della
inequivocabile consistenza del materiale probatorio a suo carico.
Ha resistito al ricorso il difensore del Lucariello, rilevando preliminarmente la tardività
dell’impugnazione
Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto, in effetti, oltre il termine di legge.
La sentenza di appello era stata notificata alla Procura Generale il 24.7.2011 mentre
l’impugnazione di legittimità fu depositata il 24.10.2012 cioè con un giorno di ritardo rispetto alla
scadenza dei 45 giorni utili.
Ciò, senza dire dell’incisiva e inammissibile connotazione di merito del ricorso, rispetto ad
apprezzamenti di merito della Corte territoriale comunque fondati su dati processuali concreti e in
sé significativi.
Quanto all’intervento della parte civile, esso non è sostenuto da alcun concreto interesse, essendo
ormai irrevocabile la sentenza impugnata in merito alle statuizioni civili, con la conseguenza che
deve essere escluso il rimborso delle spese processuali sostenute dalla stessa parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del PG; dichiara non luogo a provvedere sulle spese sostenute in
questo grado dalla parte civile Banco di Sardegna s.p.a.
Così deciso in Roma, il 27.3.2013.

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