Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2441 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2441 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONTE SILVIO N. IL 29/12/1977
avverso la sentenza n. 2402/2006 CORTE APPELLO di BARI, del
24/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 05/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

CONTE Silvio ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309/1990, e denuncia inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione:
1.

in ordine all’affermazione di colpevolezza, assumendo che la modestissima

ne all’uso esclusivamente personale;
2.

in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla misura della pena inflitta.

§2.

I

motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha logicamente argomentato che lo
stupefacente era destinato allo spaccio, in base alla circostanía che l’imputato, fermato per strada, deteneva più involucri contenenti cocaina nonché un bilancino di precisione idoneo alla pesatura di dosi immediatamente commerciabili. Ha poi giustificato la
congruità del trattamento sanzionatorio, censurando – con valutazione discrezionale
non sindacabile nel giudizio di legittimità – la callidità della condotta.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.

quantità della sostanza rinvenuta in suo possesso dimostrerebbe la destinazio-

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