Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2441 del 02/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2441 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SORIENTE LUIGI N. IL 25/04/1971
avverso la sentenza n. 4290/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
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Data Udienza: 02/12/2015
Soriente Luigi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Milano in data 24/10/2014, con la quale è stata confermata la
condanna dell’imputato per il reato di cui all’art.186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285.
L’esponente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art.606,
comma 1, lett.b) cod.proc.pen. in relazione all’art.186, comma 2 lett.c), cod.
strada. Il ricorrente deduce che la Corte di Appello ha erroneamente disposto la
revoca della patente di guida pur in mancanza di recidiva nel biennio.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha, infatti, replicato con congrua motivazione ad
analoga censura svolta nell’atto di appello, posto che la norma applicabile è
quella dettata dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada che prevede la revoca
della patente di guida. La determinazione del giudice non è erronea laddove si
sostiene che la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di
equivalenza rispetto all’aggravante di incidente stradale non neutralizza gli effetti
della suddetta aggravante anche ai fini della determinazione della sanzione
accessoria.
È vero che in tema di guida in stato di ebbrezza, quando la circostanza
aggravante ad effetto speciale di aver provocato un incidente stradale viene
ritenuta equivalente alle concesse attenuanti generiche, come nel caso in esame,
ciò comporta l’applicazione della pena che sarebbe inflitta come se non ricorresse
alcuna delle circostanze in comparazione (Sez. 4, n. 7460 del 13/11/2012,
dep.2013, Fiori°, Rv. 254475). A ben vedere, del resto, relativamente alla
aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, non si è in presenza, infatti, dì una
circostanza rafforzata, di inderogabile applicazione e non soggetta al giudizio di
bilanciamento delle circostanze (come, invece, l’aggravante di cui all’art. 186,
comma 2-sexies, cod. strada). Per l’effetto, se all’esito del giudizio di
comparazione il giudice neutralizza l’aggravante, ritenendola subvalente e o
equivalente rispetto alle circostanze attenuanti in primo luogo, quelle generiche,
deve escludersi che tale aggravante possa rilevare agli effetti della pena.
Le regole dettate dall’art. 69, comma 3, cod. pen., che prevede
l’obbligatorio giudizio di comparazione delle circostanze non omogenee, in
deroga alla disposizione dell’art. 63, comma 3, cod. pen., che riguarda
esclusivamente il concorso di circostanze omogenee, sono però destinate a
regolare la determinazione della pena e non quella della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida, che ha carattere autonomo e
la cui misura non è legata alle vicende della pena inflitta (Sez. 4, n. 38141 del
11/07/2013, Polverini, Rv. 256402, in motivazione; Sez.4, n.6307 del
23/03/1981, Lilla, Rv. 149544).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2015
Il Con • Here estensore
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Motivi della decisione