Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24408 del 20/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24408 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’INDIA MARCELLO N. IL 12/05/1955
avverso il decreto n. 50/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
16/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 20/02/2013
RITENUTO IN FATTO
Con decreto deliberato il 16 dicembre 2011 la Corte di appello di
Palermo, sezione per le misure di prevenzione, ha dichiarato inammissibile,
perché tardivo, il ricorso in appello proposto nell’interesse di D’India
Marcello avverso il decreto emesso il 17 dicembre 2010 dal Tribunale di
Palermo, col quale era stata applicata allo stesso D’India, detenuto, la
soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni.
Ricorre per cassazione il D’India personalmente, il quale deduce
l’inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità perché,
nonostante la sua richiesta di partecipare alle udienze del procedimento di
prevenzione, egli non sarebbe stato tradotto davanti al Tribunale di Palermo
e, avendo revocato il difensore di fiducia, non sarebbe stato informato della
nomina di un difensore di ufficio né avrebbe avuto notizia da quest’ultimo
dei rinvii della trattazione del procedimento, protrattosi per più udienze,
restando così violato il suo diritto di difesa.
CONSIDERATO in DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo.
Il ricorrente, infatti, non censura la tardività dell’appello proposto,
limitandosi a denunciare presunte violazioni del suo diritto di difesa nel
procedimento di prevenzione di primo grado che avrebbero dovuto essere
dedotte proprio con la tempestiva proposizione dell’impugnazione, essendo
incontroverso che il decreto del Tribunale in data 17 dicembre 2010 fu
notificato all’interessato 1 1 11 gennaio 2011 e al difensore il 5 gennaio 2011,
mentre l’appello risulta proposto il 5 febbraio 2011 e, quindi, oltre il termine
di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, previsto dall’art. 4,
comma decimo, legge n. 1423 del 1956.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art.
616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n.
186 del 2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.
I
misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di
SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N. 36
4′ 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 febbraio 2013.