Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 244 del 30/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 244 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) NDIAYE BOB N. IL 01/01/1988
2) MBAYE ASTOU N. IL 19/04/1989
avverso la sentenza n. 3645/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
28/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Cc Foù AP-0
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per 22 (
“(re Ce\SIc
rif-R5?1\/3–C .

Udito, per lapate civile, l’Avv
Uditi ensor Avv.

Data Udienza: 30/11/2012

RITENUTO IN

Farro

1. Il difensore di MBAYE ASTOU e di NDIAYE Bob ricorre avverso la sentenza della corte di
Appello di Torino che, confermando quella del tribunale della stessa sede, li aveva dichiarati
responsabili del reato -continuato quanto al primo- di cui all’art. 495 cod. pen..
2. Con il primo motivo, relativo a Mbaye, si deduceva inosservanza dell’art. 69 cod. pen. in
quanto le attenuanti generiche erano state dichiarate equivalenti alle aggravanti, mentre la

3. Con il secondo motivo, relativo pure a Mbaye, si deduceva inosservanza dell’art. 81 cpv.
cod. pen. per essere stata negata la continuazione dei fatti in esame con quello dello stesso
tipo, commesso l’11-11-2008 (oggetto del punto 5 del capo d’imputazione, per il quale era
stato dichiarato non doversi procedere perché già giudicato), oggetto di sentenza del tribunale
di Torino in data 13-11-2008, divenuta irrevocabile, benché tale episodio già nel capo
d’imputazione fosse stato posto in continuazione con gli altri, ai quali era anche prossimo
temporalmente.
4. Con l’ultimo motivo era dedotto vizio di motivazione in quanto la corte territoriale, sulle
richieste di prevalenza delle generiche per Mbaye e di sospensione condizionale della pena per
Ndiaye, aveva ripetuto acriticamente la motivazione della sentenza di primo grado, senza
P

argomentare sulle doglianze proposte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso nell’interesse di Mbaye merita accoglimento quanto al secondo motivo, essendo
per il resto da disattendere.
1.1 Invero la prima censura, relativa ad inosservanza dell’art. 69 cod. pen. in quanto le
attenuanti generiche erano state dichiarate equivalenti alle aggravanti, benché la violazione più
grave, alla quale era stata commisurata la pena base, non fosse aggravata, è stata
puntualmente disattesa dalla corte territoriale rilevando che vi era la contestazione della
recidiva, che operava come aggravante anche della violazione più grave, priva di ulteriori
aggravanti.
1.2 Né sussiste vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della prevalenza delle
generiche, ineccepibilmente giustificato con il richiamo alla notevole gravità della condanna cui
si riferisce la contestazione della recidiva.
1.3 E’ invece fondato il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento della
continuazione tra i fatti in esame e quello commesso l’11-11-2008 (oggetto del punto 5 del
capo d’imputazione, per il quale era stato dichiarato non doversi procedere per bis in idem),
già giudicato con sentenza del tribunale di Torino in data 13-11-2008, divenuta irrevocabile.
Invero tale fatto, oltre ad essere di identica natura di quelli oggetto del presente procedimento,
si inscrive nel lasso temporale in cui sono ricompresi questi ultimi, alcuni dei quali lo precedono
2

violazione più grave, alla quale era stata commisurata la pena base, non era aggravata.

ed altri lo seguono, e che sono stati ritenuti in sentenza, condividendo l’impostazione
accusatoria di cui al capo d’imputazione, in continuazione tra loro.
Con la conseguenza che la motivazione adottata dalla corte per escludere la continuazione (e
cioè che si sarebbe in presenza di una scelta di vita animata dall’intento di trattenersi
illegalmente sul territorio italiano, senza tuttavia un disegno criminoso unitario), si pone in
contraddizione con il riconoscimento della disciplina del reato continuato per gli altri fatti.
Sul punto la sentenza merita quindi annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di

2. Il ricorso del Ndiaye è invece inammissibile avendo la corte del territorio fornito ragionata
giustificazione, anche con specifico riferimento alle doglianze prospettate con l’impugnazione
della sentenza di primo grado, della prognosi negativa sul comportamento futuro, di ostacolo
alla concessione della sospensione condizionale della pena, sul rilievo che il ricorso a false
generalità era significativo di non occasionale tendenza a delinquere, non smentita né dalle
precarie condizioni di vita, né dalla situazione di immigrato privo di permesso di soggiorno,
invocate nell’appello.
2.1 Alla declaratoria di inammissibilità seguono le statuizioni di cui all’art. 616, cod. proc. pen.,
determinandosi in C 1000, in ragione della natura delle questioni dedotte, la somma da
corrispondere alla Cassa delle Ammende.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione nei confronti di Mbaye, con
rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo esame.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso di NDIAYE Bob, che condanna al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30-11-2012

Il consigl re est.

e)

Appello di Torino per nuovo esame.

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