Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 244 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 244 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI NATALE ROSARIO N. IL 12/10/1970
avverso l’ordinanza n. 6812/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA PO

Data Udienza: 30/09/2013

.■
I

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma
revocava la misura della detenzione domiciliare alla quale era stato ammesso
Rosario Di Natale, collaboratore di giustizia.
Rilevava, in specie, il tribunale che in data 8.10.2012 il Di Natale si era
allontanato dall’abitazione in orario notturno ed era stato denunciato dalla
convivente per percosse e minacce.

era recato alla stazione in orario non consentito per seguire la convivente che,
dopo un litigio, aveva minacciato gesti autolesionisti – non era compatibile con le
immagini delle video riprese acquisite che ritraevano la donna nella stazione
ferroviaria in attesa del treno in condizioni normali. La circostanza che la
convivente abbia rimesso la querela, altresì, non può ritenersi dirimente ai fini
della valutazione in oggetto.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore, il Di Natale denunciando il vizio della motivazione per
palese illogicità. Rileva che la circostanza che dalle videoriprese emergeva che la
donna fosse in condizioni assolutamente normali, all’evidenza, non contraddice la
ragione che lo aveva spinto ad allontanarsi dall’abitazione temendo che la
convivente facesse quanto aveva minacciato. Quindi, la sussistenza dello stato di
necessità doveva essere valutata in termini putativi. Del resto, la stessa
convivente ha confermato di avere dichiarato di volersi togliere la vita buttandosi
sotto al treno.
Il Di Natale, peraltro, una volta accertatosi che la donna stava bene era
immediatamente rientrato a casa.
Non è stato, quindi, adeguatamente motivato in ordine alla dimostrazione
che detto comportamento sia incompatibile con la prosecuzione della misura
della detenzione domiciliare, tenuto conto, peraltro, che tutta la condotta del
ricorrente è stata improntata ad assoluta correttezza e rispetto delle prescrizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, l’ordinanza impugnata – benchè sintetica – è sostenuta da argomenti
plausibili, riferiti a dati di fatto sufficientemente esposti ed adeguatamente
valutati in ordine alla ritenuta incompatibilità con la prosecuzione della misura
alternativa.

2

Ad avviso del tribunale, la versione del collaboratore – secondo la quale si

A fronte di ciò, il ricorso, all’evidenza, muove censure di merito precluse nel
giudizio di legittimità e volte alla mera rivalutazione delle circostanze di fatto
poste a fondamento della revoca non consentita in questa sede.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.
Così

ciso, il 30 settembre 2013.

art. 616 cod. proc. pen..

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