Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24390 del 12/02/2016

Penale Sent. Sez. 1 Num. 24390 Anno 2016
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso l’ordinanza n. 71/2015 TRIBUNALE di ROMA, del
19/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA
SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 12/02/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 19 maggio 2015 il Tribunale di Roma, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’incidente proposto dal
condannato A.A. postulante la rideterminazione, per effetto della
sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, della pena di anni uno mesi
quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa inflittagli con sentenza, resa
all’esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, del 28 novembre 2008,

avente ad oggetto droghe c.d. leggere.
Osservava il Tribunale che la rideterminazione della pena non scaturiva
automaticamente a favore del condannato in ragione dell’intervenuta
declaratoria di incostituzionalità della norma per effetto della sentenza n.
32/2014 della Corte costituzionale e che detta conseguenza sarebbe stata
obbligata solo là dove si fosse determinata una pena superiore ai limiti edittali
ripristinati.
Nel caso di specie la sanzione in concreto irrogata per il fatto giudicato,
calcolata sulla pena base di anni sei di reclusione ed euro 36.000,00 di multa,
rientrando nell’alveo normativo della fattispecie ripristinata, non poteva
considerarsi illegale, precludendo il sollecitato intervento correttivo dappoiché,
secondo i principi statuiti con riferimento alla declaratoria di incostituzionalità di
una circostanza aggravante, il compito del giudice dell’esecuzione è meramente
ricognitivo e limitato all’eliminazione della sola porzione di pena in eccesso.
2. Ricorre per cassazione il condannato, per il tramite del proprio difensore,
il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 2 cod. pen. , 673 cod.
proc. pen. e L. n. 87 del 1953, art. 30 ) ,commi 3 e 4,nonché vizio di motivazione,
sotto il profilo dell’erronea applicazione dei principi affermati da questa Corte in
tema di illegalità della pena inflitta con una sentenza irrevocabile di condanna,
basata su una norma sanzionatoria viziata in origine dalla sua illegittimità, che
esigevano la rideterminazione della pena in sede esecutiva al fine di ricondurla
nei limiti della legalità costituzionale, rimarcando che la necessità di una
rivalutazione piena dell’aspetto sanzionatorio, imposta dal profondo mutamento
della cornice edittale derivante dalla declaratoria di incostituzionalità, non è
esclusa dall’irrogazione di pena compatibile con i limiti edittali ripristinati dalla
Consulta.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, in persona
del dott. Giulio Romano, nella requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento
con rinvio del provvedimento impugnato.

1

irrevocabile dal 13 gennaio 2009, per il reato di cui al D.P.R. 309/1990 art. 73,

Considerato in diritto.

Il ricorso merita accoglimento.
1. E’ ormai principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte quello
secondo cui l’esigenza di ricondurre a legalità la pena irrogata in applicazione dei
limiti edittali dichiarati incostituzionali, tanto nel minimo quanto nel massimo,
impone la riformulazione dell’intero segmento di giudizio riguardante la
commisurazione del trattamento sanzionatorio entro i limiti ripristinati e non può

applicata dal giudice della cognizione in misura eccedente il massimo edittale
originariamente previsto dal DPR n. 309 del 1990, art. 73 comma 4. Per vero,
l’operazione di commisurazione della sanzione è il frutto di una scelta eseguita
dal giudice della cognizione nell’ambito della discrezionalità guidata dai criteri
direttivi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., ma sempre in un ambito
legislativamente definito tra il minimo e il massimo. Ne consegue che il profondo
mutamento di cornice conseguente alla declaratoria di incostituzionalità impone,
anche in sede esecutiva, una rivalutazione piena di tale aspetto che va compiuto
tenendo conto del fatto così come accertato nel giudizio di cognizione, da
riconformare sotto il profilo sanzionatorio alle comminatorie della norma
ripristinata, in modo tale da parametrare la risposta punitiva all’effettivo
disvalore del fatto e alla concreta misura della colpevolezza. L’opposta opzione
non solo priverebbe il condannato del diritto ad una modulazione della pena in
termini di proporzionalità ed adeguatezza, ma condurrebbe ad un’indebita
omologazione di fatti diversi, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, pur in
presenza di un limite edittale sanzionatorio minimo e massimo.
1.1 Tale principio ha ricevuto ulteriore e autorevole precisazione per effetto
del recente intervento delle Sezioni Unite con la sentenza nr. 33040 del 26
febbraio 2015, Jazouli, rv. 264205, la quale ha stabilito che «È illegale la pena
determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia
basato sui limiti edittali dell’art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge
n. 49 del 2006…anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa
entro i limiti edittali previsti dall’originaria formulazione del medesimo
articolo…rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità». È
evidente, infatti, che la pena irrogata in applicazione dei parametri previsti dalla
disposizione caducata che parificava il disvalore di condotte tra loro diverse,
quantunque formalmente ricornpresa nella ripristinata cornice edittale,
rappresenta una risposta punitiva elaborata sulla base di « un compasso
sanzionatorio incostituzionale», riflettente un giudizio astratto di disvalor jlel

2

essere assicurata da una declaratoria di ineseguibilità della sola porzione di pena

fatto non più attuale ed anzi mai esistito per effetto dell’espunzione
dall’ordinamento della norma affetta da invalidità originaria.
2.

La soluzione offerta nel provvedimento impugnato si discosta

dall’insegnamento richiamato, ritenendo appagante la conformità formale tra
pena originariamente applicata e cornice sanzionatoria ripristinata, mentre il
nucleo essenziale dello scrutinio da eseguire, si è visto, si incentra su un giudizio
di “proporzione” sostanziale tra la sanzione edittalmente contemplata dopo la
pronuncia di incostituzionalità e la lesività concreta della condotta.

all’art 133 cod. pen., in relazione al caso concreto ed attraverso motivazione
adeguata.
3. Consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale
di Roma perché provveda a nuovo esame della domanda in executivis alla luce
dei superiori principi.
P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Roma.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2016

sigliere stensore

Il Presidente

„.”

Commisurazione siffatta deve avvenire attraverso un esame degli indici di cui

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