Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2439 del 05/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2439 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIALLO ISSA N. IL 03/04/1993
FALL NARY N. IL 11/11/1996
avverso la sentenza n. 4413/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 05/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

DIALLO Issa e FALL Nary ricorrono contro la sentenza di patteg-

giamento specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava le pene concordate per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e denunciano:
– il primo, violazione dell’art. 444 cod.proc.pen., senza ulteriori specificazioni;
– il secondo, mancanza di motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro

§2.

Il ricorso di Diallo è privo dell’indispensabile requisito della speci-

ficità, perché non indica i motivi della doglianza.
Il ricorso di Fall è manifestamente infondato, perché il giudice a quo, dopo
avere evidenziato che gli imputati “agivano sulla strada e vendevano al consumatore
finale”, ha logicamente argomentato che la somma travata indosso all’imputato era
provento dell’attività delittuosa.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mìllecinquecento ciascuno alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento per ciascuno
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.

(euro 720) sequestratagli.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA