Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2439 del 05/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2439 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIALLO ISSA N. IL 03/04/1993
FALL NARY N. IL 11/11/1996
avverso la sentenza n. 4413/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 05/12/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
DIALLO Issa e FALL Nary ricorrono contro la sentenza di patteg-
giamento specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava le pene concordate per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e denunciano:
– il primo, violazione dell’art. 444 cod.proc.pen., senza ulteriori specificazioni;
– il secondo, mancanza di motivazione in ordine alla confisca della somma di denaro
§2.
Il ricorso di Diallo è privo dell’indispensabile requisito della speci-
ficità, perché non indica i motivi della doglianza.
Il ricorso di Fall è manifestamente infondato, perché il giudice a quo, dopo
avere evidenziato che gli imputati “agivano sulla strada e vendevano al consumatore
finale”, ha logicamente argomentato che la somma travata indosso all’imputato era
provento dell’attività delittuosa.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mìllecinquecento ciascuno alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento per ciascuno
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.
(euro 720) sequestratagli.