Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2439 del 02/12/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 2439 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORD ANZA

sul ricorso proposto da:
BIONDI M_ARIARCA N. IL 06/09/1986
avverso la sentenza n. 11344/2009bCORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 02/12/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stato confermata la condanna pronunciata nei confronti di Biondi
Mariarca per il reato di illecita detenzione di stupefacenti attiene a motivo non
consentito; quindi é inammissibile.
Invero, l’impugnante lamenta che la Corte di Appello non abbia reso
‘adeguata motivazione’ in ordine al quantum di pena determinato.
Ma i vizi di motivazione che possono valere ad attivare il sindacato di

motivazione, secondo la previsione dell’art. 606 cod. proc. pen.

2. Ciò non di meno, non dovrà essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso,
in quanto la sentenza impugnata deve essere va annullata con rinvio, sia pure
limitatamente al trattamento sanzionatorio. Infatti, la sentenza è intervenuta
successivamente all’entrata in vigore della legge n. 79 del 16.5.2014 (entrata in
vigore il 21.5.2014) alla quale si deve l’attuale cornice edittale del reato di cui
all’art. 73, co. 5 T.U. Stup.; ciò nonostante essa non ha manifestato di aver
preso in considerazione i nuovi e più favorevoli termini edittali, limitandosi a
confermare una pena che era stata determinata avendo quale referente un
diverso e più grave trattamento sanzionatorio.
Invero, questa Corte ha già affermato che per i reati di cui all’art. 73,
comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi prima della data di
entrata in vigore dei D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 e 20 marzo 2014, n. 36,
convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle leggi 21 febbraio 2014, n. 10
e 16 maggio 2014, n. 79 – che hanno trasformato il fatto di lieve entità in reato
autonomo, attenuandone anche il trattamento sanzionatorio – è configurabile
l’illegalità sopravvenuta della pena inflitta qualora il giudice abbia utilizzato i
parametri edittali antecedenti alle indicate novelle legislative (Sez. 4, n. 47296
del 11/11/2014 – dep. 17/11/2014, Careddu, Rv. 260674).
Trattasi di illegalità che questa Corte deve rilevare anche di ufficio, secondo
il principio, espresso proprio a riguardo della novazione normativa che qui
occupa, per il quale nel giudizio di cassazione è rilevabile d’ufficio, anche in caso
di inammissibilità del ricorso, l’illegalità sopravvenuta della pena inflitta,
determinata da una modifica normativa incidente in maniera rilevante sui limiti
sanzionatori edittali sia minimi sia massimi (Sez. 4, n. 49531 del 21/11/2014 dep. 27/11/2014, Loconte, Rv. 261075).

3. In conclusione, la sentenza va annullata limitatamente al trattamento
sanzionatorio, con rinvio sul punto alla Corte d’Appello di Napoli.

.2./

legittimità sono quelli di omessa, contraddittoria o manifestamente illogica

Va invece rigettato il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 c.p.p. va dichiarata l’irrevocabilità della sentenza in ordine
alla affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio;
rinvia sul punto alla Corte d’Appello di Napoli. Rigetta nel resto.
Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine alla
affermazione di responsabilità.

Così dec o in Roma, nella camera di consiglio del 2/12/2015.

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