Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2438 del 05/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2438 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARELLA VINCENZO N. IL 02/04/1969
avverso la sentenza n. 251/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
04/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 05/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

CARELLA Vincenzo ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia inosservanza del quinto comma dell’art. 73 cit., censurando che
l’attenuante in discorso sarebbe stata negata non in base a fatti oggettivi, ma evocan-

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché – contrariamente

all’assunto del ricorrente – la decisione è stata fondata sui criteri oggettivi indicati dalla norma penale, ossia considerando la quantità e qualità della sostanza detenuta (cocaina con grado di purezza dell’80%, idonea al confezionamento di 26 dosi medie singole) e la circostanza che l’imputato gestiva lo spaccio nella propria abitazione in cui
era ristretto agli arresti domiciliari.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.

do le precedenti condanna per lo stesso reato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA