Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2438 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2438 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALMIERO GIUSEPPE N. IL 30/03/1982
avverso la sentenza n. 21562/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
12/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 02/12/2015

Motivi della decisione

Palmiero Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Napoli che, in data 12/06/2014, ha riformato con
esclusivo riferimento al trattamento sanzionatorio la condanna pronunciata il
17/10/2013 dal Tribunale di Napoli in relazione al reato di cui all’art.73, comma
5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
L’esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla qualificazione

psicologico e la gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari.
Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento al vizio di motivazione, alla luce della nuova formulazione
dell’art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., dettata dalla legge 20 febbraio
2006 n. 46, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del
provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione
sia: a) effettiva, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il
giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non manifestamente
illogica, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate
da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non internamente
contraddittoria, ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse
parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non
logicamente incompatibile con altri atti del processo, dotati di una autonoma
forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli
l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali
incompatibilità, così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la
motivazione. Il ricorrente, che intenda dedurre la sussistenza di tale vizio, non
può limitarsi ad addurre l’esistenza di non esplicitamente
presi in considerazione nella motivazione o non correttamente interpretati dal
giudicante, ma deve invece identificare, con l’atto processuale cui intende far
riferimento, l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che
risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato,
dare la prova della verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell’esistenza
effettiva dell’atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui
quest’ultimo inficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l’interna
coerenza della motivazione (Sez. 6, n.10951 del 15/03/2006, Casula,
Rv.233708).
Ma, per investire il giudice di legittimità del compito di sviluppare tale
analisi, come costantemente affermato dalla Corte di legittimità

(ex plurimis,

Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), i motivi del ricorso, a
2

giuridica adottata dal giudice di secondo grado, difettando la prova dell’elemento

pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.) debbono indicare
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto,
innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica
indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il
dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
Il motivo di ricorso in cassazione, poi, è caratterizzato da una duplice specificità.
Deve essere sì anch’esso conforme all’art. 581 lett.c) cod.proc.pen. (e quindi
contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione); ma quando
censura le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, così che
esso sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall’art. 606,comma 1,
lett. e) cod.proc.pen., deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della
sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per
giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.
Il ricorso in esame non si conforma a tali requisiti e risulta, pertanto,
generico.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in data 2 dicembre 2015
Il Consi liere estensore

Il esiden

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