Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24379 del 20/02/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24379 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMODEI GIUSEPPE N. IL 28/12/1964
avverso l’ordinanza n. 2186/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 12/01/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 20/02/2013
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza deliberata il 12 gennaio 2011 il Tribunale di sorveglianza
di Catania ha respinto le domande di affidamento in prova al servizio
sociale, detenzione domiciliare e liberazione condizionale, proposte da
Amodei Giuseppe.
Avverso la predetta ordinanza l’Amodei, con dichiarazione in data 28
proporre ricorso senza presentare i motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1, lett.
c), dello stesso codice, per mancata presentazione dei motivi.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 20 febbraio 2013.
gennaio 2011, ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., ha dichiarato di