Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2437 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2437 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TLILI SEBTI N. IL 07/03/1984
avverso la sentenza n. 10220/2011 TRIB.SEZ.DIST. di
VENTIMIGLIA, del 06/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;
Data Udienza: 11/12/2012
OSSERVA
Tlili Sebti ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Sanremo, sezione
distaccata di Ventimiglia, sull’accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., ha applicato nei suoi confronti
la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 588 commi l e 2 e 337 c.p.,
deducendo la mancanza di motivazione in ordine all’entità della pena e lamentando il diniego delle
Il ricorso è inammissibile, in quanto il consenso prestato dalle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
sottrae la sentenza alle censure riguardanti l’entità della pena — questione che comprendersi anche la
concessione delle circostanze attenuanti generiche – e le modalità della sua determinazione, tranne
il caso della illegalità della pena applicata, situazione che non ricorre nel caso in esame.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di C 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012
Il Consigjjere estensore
Il
e
attenuanti generiche.