Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2437 del 11/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2437 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TLILI SEBTI N. IL 07/03/1984
avverso la sentenza n. 10220/2011 TRIB.SEZ.DIST. di
VENTIMIGLIA, del 06/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;

Data Udienza: 11/12/2012

OSSERVA

Tlili Sebti ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Sanremo, sezione
distaccata di Ventimiglia, sull’accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., ha applicato nei suoi confronti
la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 588 commi l e 2 e 337 c.p.,
deducendo la mancanza di motivazione in ordine all’entità della pena e lamentando il diniego delle

Il ricorso è inammissibile, in quanto il consenso prestato dalle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
sottrae la sentenza alle censure riguardanti l’entità della pena — questione che comprendersi anche la
concessione delle circostanze attenuanti generiche – e le modalità della sua determinazione, tranne
il caso della illegalità della pena applicata, situazione che non ricorre nel caso in esame.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
€ 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di C 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012

Il Consigjjere estensore

Il

e

attenuanti generiche.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA