Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2437 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2437 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FOGLIETTA GIUSEPPE N. IL 24/06/1970
avverso la sentenza n. 4505/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 27/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 05/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

FOGLIETTA Giuseppe ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia mancanza di motivazione in ordine alla pena.

§2.

Il ricorrente con atto depositato il 27 maggio 2013 ha dichiarato

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591,
comma 1, lett. d), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al.pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento alla
cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.

di rinunciare all’impugnazione.

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