Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24361 del 20/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 24361 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORRU’ MASSIMILIANO N. IL 24/02/1970
avverso l’ordinanza n. 31/2012 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
12/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/02/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 12 marzo 2012 il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione,
ha revocato, per quanto interessa in questa sede, il beneficio dell’indulto
concesso a Orrù Massimiliano con sentenza dello stesso Tribunale in data 19
dicembre 2008, irrevocabile 1’11 aprile 2009, per il delitto di ricettazione,
accertato il 30 settembre 2004.
La revoca è stata disposta in applicazione dell’art. 1, comma 3, legge n.

anni per delitto non colposo, commesso il 16 dicembre 2009.

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato personalmente, limitandosi
ad osservare che l’ordine temporale degli avvenimenti non permetterebbe la
revoca dell’indulto.
CONSIDERATO in DIRITTO
1.

Il ricorrente articola un motivo generico, poiché non confuta

l’argomentazione di stretto diritto posta a fondamento della revoca del
beneficio, ma si limita ad una vaga denuncia di inosservanza dell’ordine
temporale di fatti non meglio precisati.
Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, a norma degli artt.
591, comma 1, lett. c), e 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

2. La rilevata inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616, comma 1,
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro cinquecento.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 febbraio 2013.

241 del 2006, risultando l’Orrù condannato ad una pena superiore a due

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