Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2436 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2436 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RECCHIA DOMENICO N. IL 18/04/1971
avverso la sentenza n. 595/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 21/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;
Data Udienza: 11/12/2012
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OSSERVA
Con la decisione in epigrafe, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha
confermato la sentenza del 6.4.2011 con cui il Tribunale di Taranto ha ritenuto Domenico Recchia
responsabile del reato di cui all’art. 385 c.p., condanna dolo alla pena ritenuta di giustizia.
lamentato la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo proposto risulta del tutto aspecifico e generico, in
quanto non vengono indicate le ragioni a base del ricorso, in violazione di quanto prescrive l’art.
581 c.p.p.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591 comma 1
lett. c) c.p.p., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma
in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Roma, Il dicembre 2012
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente e, con un unico motivo, ha