Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24355 del 15/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 24355 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI PANCRAZIO ALBERTO N. IL 24/07/1985
avverso l’ordinanza n. 1382/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 18/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Oixe.A2.0 Gestaee , adì
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Data Udienza: 15/05/2014

4.

RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di L’Aquila, pronunciando nei confronti dell’ odierno
ricorrente DI PANCRAZIO ALBERTO, con ordinanza del 18.9.2013 dep. il
19.9.2013, dichiarava l’inammissibilità per tardività dell’appello proposto avverso
la sentenza del Tribunale di Teramo del 14.12.2012.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, con
l’ausilio dei propri difensori, il Di Pancrazio, deducendo i motivi di seguito enun-

173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. art. 606 lett. c) cod. proc. pen. : inosservanza delle norme processuali
stabilite a pena di inammissibilità con riferimento agli art. 544, 548 e 585 cod.
proc. pen.
I difensori ricorrenti evidenziano che il dispositivo della sentenza veniva pronunciato il 14.12.2012 e che la relativa motivazione veniva depositata il
31.12.2012.
Non essendo indicato un termine per il deposito diverso da quello di legge
(15 gg. ai sensi dell’art. 544 co. 2 cod. proc. pen.) si rendeva necessaria la notificazione della sentenza, che avveniva per l’imputato il 16.1.2013 e ai suoi difensori Avv. Gennaro Lettieri il 22.1.2013 e Avv. Giuseppe Pisciella il 18.2.2013.
La Corte d’Appello dichiarava inammissibile il ricorso depositato il 20.2.2013
nell’interesse del Di Pancrazio, guardando evidentemente alla sola data di notifica della sentenza all’imputato e non anche a quella ai suoi difensori, con ciò disattendendo la previsione di cui all’art. 585 co. 3 cod. proc. pen.

Si chiede, pertanto, a questa Suprema Corte raccoglimento dei motivi e
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

3. Il P.G. di questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, ha rilevato la fondatezza del ricorso, chiedendo anch’egli l’annullamento dell’ordinanza impugnata e
la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello de L’Aquila.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso appare fondato il merita di trovare accoglimento.

2. La Corte di Appello di L’Aquila, infatti, ha ritenuto tardivo l’appello proposto dall’imputato il 20.2.2013, “in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni

dalla notifica della sentenza”.

2

ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art.

Dall’esame degli atti, tuttavia, cui questa Corte Suprema ha ritenuto di
accedere attesa la natura della doglianza, emerge che la sentenza fu notificata
all’imputato il 16.1.2013, ma ai suoi difensori Avv. Gennaro Lettieri il 22.1.2013
e Avv. Giuseppe Pisciella il 18.2.2013 (cf. pag. 103 retro fasc. Trib. Teramo).
El pacifico che ove il giudice ritardi il deposito della motivazione
della sentenza, senza avere preventivamente indicato nel dispositivo letto in
udienza un termine diverso da quello previsto dalla legge, ai sensi dell’art.
544,comma terzo, c.p.p., il termine di impugnazione è quello di trenta giorni

notificazione o di comunicazione dell’avviso di deposito della sentenza. (così Sez.
unite, n. 5878 del 30.4.1997, Bianco, rv. 207659; conf. sez. 3 n. 1346 del
19.11.1997, Tomasello, rv. 209819; sez. 3 n. 36549 de11 18.7.2008, Monaco, rv.
241281; sez. 6, n. 16825 dell’8.4.2010, Aloisi, rv. 247008)
La Corte territoriale, dunque, doveva tenere conto di quanto dispone l’art.
585 co. 3 cod. proc. pen. che, disciplinando i termini per l’impugnazione, prevede che “quando la decorrenza è diversa per l’imputato e per il suo difensore,

opera per entrambi il termine che scade per ultimo”,

che la giurisprudenza di

questa Suprema Corte si è spinta ad affermare che trova applicazione, ebidentemente con riguardo al giudizio di legittimità, anche nei casi in cui il difensore
non sia legittimato in proprio alla proposizione del gravame (così sez. 2, n.
41601 dell’11.12.2005, Consoli, rv. 232597).
Essendo l’ultima notifica al difensore intervenuta il 18.2.2013, l’atto di
appello proposto il 20.2.2013 era dunque pienamente ammissibile.

3. Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di L’Aquila per l’ulteriore corso

P.Q.M.
Annulla s. r. la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte
d’Appello di L’Aquila.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2014
Il nsigliere estensore

Il Presidente

previsto dall’art.585, comma primo, lett b),c.p.p., decorrente dalla data di

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