Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24352 del 18/12/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24352 Anno 2014
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: GRILLO RENATO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ARMIGLIATO STEFANO N. IL 13/10/1977
avverso l’ordinanza n. 53/2013 TRIBUNALE di VERONA, del
10/04/2013
sentita la r lazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/septfte le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 18/12/2013
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza del 10 aprile 2013 il Tribunale di verone, in funzione di Giudice
dell’esecuzione, investito della richiesta di restituzione nei termini, previa sospensione del titolo
esecutivo, avanzata dalla difesa di ARMIGLIATO Stefano, condannato dal Tribunale di Verona
per il reato di cui all’art. 6 della L. 401/89, con sentenza del 21 aprile 2009, confermata dalla
Corte di Appello di Venezia con sentenza del 29 ottobre 2012, rigettava la detta richiesta,
revocando contestualmente il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in
precedentemente inflitte nella misura massima di anni tre di reclusione.
1.2 Avverso la detta ordinanza l’ARMIGLIATO propone ricorso a mezzo del proprio
difensore, lamentando, con unico motivo, la violazione degli art. 157, 168 e 175 cod. proc.
pen. per avere il Giudice dell’esecuzione ritenuto corretta la notifica della sentenza della Corte
territoriale di Venezia del 29 ottobre 2012., in contrasto con l’art. 175 cod. proc. pen. che
prevede quale causa ostativa alla restituzione nel termine per impugnare la piena conoscenza
del provvedimento, asseritamente mai avvenuta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
2. Va ricordato, in punto di fatto, che l’ARMIGLIATO, imputato del reato di cui all’art. 6
della L. 401/89, era stato condannato con sentenza del Tribunale di Verona del 21 aprile 2009,
successivamente confermata dalla Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 29 ottobre
2012. Il relativo giudizio di appello era stato regolarmente celebrato con
vocatio in judicium
dell’imputato cui, dopo un tentativo infruttuoso presso un domicilio sconosciuto, era stata
regolarmente notificata la citazione per il giudizio di appello al nuovo indirizzo di Castel
d’Azzano, Via Mameli n. 12 presso il quale l’imputato aveva fissato la residenza, senza che
venisse sollevata alcuna obiezione da parte dell’imputato. La notifica della sentenza di appello
era stata disposta, ed eseguita, presso il suddetto luogo con sottoscrizione da parte di persona
qualificatasi come delegato alla ricezione la cui firma era esattamente analoga a quella
figurante nella relata di notifica del decreto di citazione in appello.
2.1 Alla stregua di tali inequivoche risultanze di fatto, la tesi prospettata dalla difesa
poggiante su una asserita mancata conoscenza dell’atto da parte del soggetto interessato è
recisamente smentita in modo documentale ed inoppugnabile come correttamente evidenziato
dal giudice dell’esecuzione che non a caso ha sottolineato oltre alla identità delle due
sottoscrizioni apposte a distanza di pochi mesi l’una dall’altra, la qualità del soggetto ricettore
(delegato alla ricezione) e la circostanza della identità dell’indirizzo in cui la notifica è stata
effettuata che, se utile nel primo caso, non poteva non esserla, a parità di condizioni, nel
secondo caso in occasione della notifica della sentenza di appello.
1
precedenza al detto ARMIGLIATO e dichiarando condonate ex D.P.R. 241/06 le pene
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento – trovandosi egli in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità – della somma di C 1.000,00 (che si ritiene congrua) in favore della
Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso in Roma 18 dicembre 2013
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.