Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2435 del 05/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2435 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUGLIELMIN ALBERTO N. IL 27/04/1983
avverso la sentenza n. 737/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
15/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 05/12/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
GUGLIELMIN Alberto ricorre contro la sentenza d’appello specifi-
cata in epigrafe, che confermava la condanna per il reato continuato previsto dall’art.
73 d.P.R. n. 309/1990, e denuncia mancanza e contraddittorietà della motivazione:
1.
in ordine all’affermazione di colpevolezza, assumendo che l’osservazione condotta dalla polizia giudiziaria e i risultati delle conversazioni intercettate non
2.
in ordine al diniego dell’attenuante del fatto di lieve entità, assumendo che
quantità e qualità della sostanza stupefacente sequestrata e modalità dell’azione non sarebbero tali da precludere il riconoscimento dell’attenuante invocata.
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.
fornirebbero la prova del reato contestato nel capo 6 dell’imputazione;