Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2435 del 02/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2435 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: DOVERE SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PANACCI ALESSANDRO N. IL 03/05/1970
avverso la sentenza n. 378/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;

Data Udienza: 02/12/2015

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il
quale é stata confermata la condanna di Panacci Alessandro a pena ritenuta
equa per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, prospetta con un primo
motivo vizio motivazionale, incorso nel rigettare la richiesta di rinnovazione
istruttoria con l’escussione del consulente tecnico, giacché la Corte di Appello si é
limitata ad affermare che il processo poteva essere definito allo stato degli atti.
Per il ricorrente tanto non assolve all’obbligo motivazionale.

Corte di Appello sarebbe incorsa non appurando se i testimoni indicati dal
difensore e revocati dal primo giudice, fossero effettivamente irrilevanti.
Con il terzo ed il quarto motivo si lamenta che l’accertamento alcolimetrico
non sia stato eseguito su un campione di sangue prelevato per l’analisi specifica
per scopi terapeutici e con il consenso dell’imputato.
Con il quinto motivo si rappresenta l’intervenuta prescrizione del reato e si
chiede, pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

2. Con memoria depositata il 9.11.2015 il ricorrente ha svolto rilievi in
merito al difetto di specificità e alla manifesta infondatezza del ricorso, segnalati
per l’investitura di questa Sezione, ponendo in risalto quel che a suo avviso
dimostra l’insussistenza di tali connotati dell’impugnazione; chiedendo quindi la
trasmissione degli atti al Presidente della Corte per la assegnazione del ricorso
alla sezione competente.

3. Il ricorso é inammissibile.
Quanto al primo motivo, il ricorrente non ha neppure indicato le ragioni per
le quali l’escussione del consulente sarebbe stata decisiva ai fini del giudizio; e
ciò non già in rapporto alle circostanze sulle quali la difesa avrebbe voluto che
riferisse – indicate nell’intestazione del motivo (sussistenza di esigenze di cura
tali da giustificare l’esame alcolemico) – ma in relazione alla capacità di sottrarre
linearità logica e compiutezza alla ricostruzione fattuale operata dal primo
giudice. Il motivo é quindi aspecifico, perché tale é, per la consolidata
giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute
infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria
correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep.
16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Con il secondo motivo si lamenta una violazione di legge, nella quale la

-

Il secondo motivo é manifestamente infondato. Rammentato che secondo la
giurisprudenza di questa Corte, la revoca dell’ordinanza ammissiva di testi della
difesa deve essere assistita da motivazione sulla superfluità della prova,
diversamente producendosi una nullità di ordine generale che deve essere
immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell’art. 182, comma
secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è
sanata (ex multis, Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015 – dep. 06/03/2015, Rizzello,
Rv. 263210), non può essere condiviso l’assunto del ricorrente della necessità di
una esplicita indicazione delle ragioni della ritenuta irrilevanza (che é già
contenuto concreto del giudizio di superfluità) perché risulti adempiuto l’onere
motivazionale. Inoltre, la Corte di Appello ha espressamente rilevato che la
difesa non aveva rappresentato alcuna nullità all’udienza del 14.3.2011,
allorquando era stato assunto il provvedimento istruttorio. Che la ‘parte’ alla
quale deve guardarsi per verificare la tempestività dell’esercizio del diritto
difensivo sia solo l’imputato é affermazione del ricorrente del tutto destituita di
fondamento; nell’ambito delle attività di difesa tecnica la parte – ovvero
l’imputato, la parte civile, il responsabile civile – opera attraverso il difensore.
Parimenti infondati sono il terzo ed il quarto motivo. La giurisprudenza di
questa Corte ha ormai chiarito che l’accertamento condotto ai sensi dell’art. 186,
co. 5 Cod. str. non rappresenta un ‘sottoprodotto’ degli esami clinici richiesti da
necessità di cura ma può essere richiesto ai sanitari in via del tutto autonoma
dalla p.g. e per le finalità previste dalla disposizione appena menzionata, a
condizione che il soggetto sia stato preso in carico da personale medico in
conseguenza del coinvolgimento in un incidente stradale. A tali condizioni non é
richiesto che venga prestato il consenso allo specifico accertamento (cfr., anche
per una più diffusa esplicazione, Sez. 4, sent. n. 15708 del 18.12.2012, Gigli,
n.m.). Il motivo, peraltro, valorizza in eccesso la locuzione ‘analisi specifica’ di
cui al Protocollo operativo del Ministero della salute, che interpreta come facente
riferimento ad analisi su campione di sangue destinato esclusivamente a tale
accertamento. Invero, non si può convenire con tale interpretazione; la locuzione
impegna unicamente allo svolgimento di un’analisi volta a individuare
specificamente il tasso alcolennico e non ad escludere che sul medesimo
campione possano essere effettuate anche altre analisi. In ogni caso, una
eventuale inosservanza della previsione non determina alcuna nullità dell’atto.
Poiché i motivi di ricorso risultano inammissibili non è possibile addivenire
all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato
conseguente a prescrizione (come richiesto con il quinto motivo), maturata solo
successivamente alla pronuncia di secondo grado.

,

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/12/2015.

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