Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24349 del 18/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 24349 Anno 2014
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MILO MARIA N. IL 15/08/1947
avverso l’ordinanza n. 395/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
28/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 28 dicembre 2012 la Corte di Appello di Salerno, investita della
istanza di revoca – previa sospensione del relativo ordine – dell’ingiunzione a demolire un
manufatto abusivamente realizzato da parte di MILO Maria, condannata con sentenza
irrevocabile il 30 marzo 2005, per violazione della legge urbanistica ed edilizia, dichiarava
inammissibile l’istanza in quanto contenente argomenti assolutamente identici a quelli che

specificando che nessun elemento nuovo ed ulteriore era stato prospettato con la nuova
istanza per questo dichiarata inammissibile
1.2 Avverso il detto provvedimento propone ricorso MILO Maria a mezzo del proprio
difensore, sostenendo che la nuova istanza di sospensione dell’esecuzione e revoca dell’ordine
di demolizione conteneva elementi nuovi e diversi rispetto a quelli enunciati nella istanza
precedente e che la Corte territoriale non aveva tenuto in considerazione: da qui, la denunciata
violazione di legge per manifesta illogicità della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
2. Come esattamente rilevato dal P.G. requirente e come, peraltro, risulta dal testo
dell’ordinanza impugnata, l’istanza oggetto di specifica valutazione da parte della Corte
distrettuale di Salerno conteneva elementi fattuali già indicati nella istanza precedente che non
avevano trovato accoglimento per la loro manifesta infondatezza. Le deduzioni contenute nel
ricorso pongono l’accento sul fatto che il diniego da parte del Comune di San Marzano sul
Sarno della sanatoria edilizia, basato sulla mancanza del certificato di compatibilità ambientale
paesaggistica da parte della competente Sopraintendenza ai Beni Ambientali, in realtà non
teneva conto del fatto che in effetti – secondo quanto contenuto nella informativa di P.G. – non
ricorrevano cause di non condonabilità assoluta, nonostante la costruzione insistesse su zona

avevano già formato oggetto di precedente istanza già disattesa dalla Corte di Appello,

agricola assoggettata a vincolo paesaggistico.
2.1 Si tratta, ad evidenza, di affermazioni, per un verso, del tutto generiche e, per altro
verso, esattamente identiche a quelle che già avevano formato oggetto di adeguata
motivazione da parte della Corte territoriale, sicchè la nuova motivazione contenuta nel
provvedimento qui impugnato appare assolutamente corretta e coerente con i dati documentali
fino a quel momento emersi. Trattandosi, quindi di una istanza reiterativa di precedente già
rigettata, trova applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 666 comma 2 cod. proc. pen.
puntualmente applicata dalla Corte salernitana.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento

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delle spese processuali, nonché al versamento – trovandosi essa in colpa nella determinazione
1

della causa di inammissibilità – della somma di C 1.000,00 (che si ritiene congrua) in favore
della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma 18 dicembre 2013
Il Presidente, estensore

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