Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24348 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 24348 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
MARRA Pietro, nato a Galatina il 24/5/1942
avverso la sentenza del 11/3/2011 della Corte di appello di Lecce, che ha
confermato la sentenza del 21/5/2009 del Tribunale di Lecce, sez. dist. di
Galatina, con la quale, escluso l’aumento per la recidiva, il sig. Marra è stato
condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e 1.000,00 euro di
multa perché colpevole del reato continuato previsto dagli artt.81 e 648 cod.
pen., 171-ter e 171-ter, lett.c), della legge 22 aprile 1941, n.633, accertato il
17/12/2005, il 14/8/2006 e il 7/1/2007;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sante
Spinaci, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 11/3/2011 la Corte di appello di Lecce ha confermato la
sentenza del 21/5/2009 del Tribunale di Lecce, sez. dist. di Galatina, con la
quale, escluso l’aumento per la recidiva, il sig. Marra è stato mandato assolto dal
reato ex art.171-ter, comma 1, lett.d), della legge 22 aprile 1941, n.633 e

Data Udienza: 27/05/2014

condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e 1.000,00 euro di
multa perché colpevole del reato continuato previsto dagli artt.81 e 648 cod.
pen., 171-ter e 171-ter, lett.c), della legge 22 aprile 1941, n.633, accertato il
17/12/2005, il 14/8/2006 e il 7/1/2007.
2. Avverso tale decisione il sig. Marra propone ricorso in sintesi lamentando:
a.

Omessa dichiarazione di prescrizione di tutti i reati;

b. Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. con riferimento

di merito ritenuto la responsabilità penale del ricorrente per tutti i tre episodi
contestati senza che per il materiale sequestrato nelle date del 17 dicembre
2005 e 14 agosto 2006 si sia proceduto al controllo del contenuto dei
supporti sequestrati e non si abbia alcuna prova dell’avvenuta illecita
riproduzione dei brani musicali; prova che non può essere desunta dai
controlli a campione effettuati a seguito del sequestro del gennaio 2007;
c.

Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. in ordine alla
consistenza numerica dei supporti effettivamente “contraffatti”;

d.

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione
all’art.648 cod. pen. difettando ogni prova circa la provenienza dei supporti
contraffatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita parziale accoglimento nei termini di seguito specificati.
2. Il ricorrente lamenta fondatamente l’esistenza di un vizio logico delle
sentenze di condanna nella parte in cui affermano la sussistenza di prove circa la
illecita riproduzione dei brani musicali presenti su tutti i supporti sequestrati e lo
fanno desumendo dall’accertamento a campione operato soltanto il 7 gennaio
2007 che anche in occasione dei controlli i supporti sequestrati contenessero
brani illecitamente duplicati. Si tratta di passaggio logico che proietta sulle
condotte del 2005 e 2006 gli esiti di un accertamento successivo e che si muove
secondo un criterio di elevata possibilità che soddisfa certamente il livello
indiziario proprio della categoria del “fumus” di reato ma non appare sufficiente
per ritenere assicurato il livello probatorio necessario per l’affermazione di
responsabilità penale. La sentenza deve, pertanto essere annullata sul punto,
con restituzione degli atti al giudice di merito perché rivaluti sul punto il
complessivo materiale probatorio. Tuttavia, la Corte non può che prendere atto
della circostanza che per i fatti risalenti al dicembre 2005 e agosto 2006 sono
oramai decorsi i termini massimi di prescrizione che, in presenza di atti

2

all’art.171-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n.633 per avere i giudici

interruttivi, sono determinati dalla legge in sette anni e sei mesi. La sentenza
deve essere pertanto annullata senza rinvio, con eliminazione della pena
corrispondente che le sentenze di merito quantificano in quattro mesi di
reclusione e duecento euro di multa.
3. Quanto alla ipotesi di ricettazione, se è vero che nessun accertamento è
stato compiuto in ordine alla possibilità che il ricorrente abbia personalmente
riprodotto i brani musicali presenti sui supporti in sequestro, questa costituisce
una mera ipotesi che non è stata introdotta nel giudizio in modo da meritare un

Né si può desumere un principio di prova in tal senso dalla possibile ripetizione
degli episodi criminosi; non solo, come si è detto, difetta la piena prova in ordine
ai fatti risalenti agli anni 2005 e 2006, ma le modalità dei fatti e il numero
limitato dei supporti non conducono affatto a ritenere esistenti anche solo
ragionevoli dubbi che il ricorrente non ricevesse da terzi i supporti duplicati ma si
fosse dotato di un sistema tecnico per operare la duplicazione in proprio.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte annulla la sentenza
impugnata limitatamente ai reati di cui all’art.171-ter, lett.c), della legge
n.633/1941 commessi nelle date del 17 dicembre 2005 e 14 agosto 2006,
perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di 4 mesi di reclusione
e 200 euro di multa. Rigetta il ricorso nel resto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente ai reati di cui
all’art.171-ter, lett.c), della legge n.633/1941 commessi nelle date del 17
dicembre 2005 e 14 agosto 2006, perché estinti per prescrizione ed elimina la
relativa pena di 4 mesi di reclusione e 200,00 euro di multa. Rigetta il ricorso nel
resto
Così deciso il 27/5/2014

qualsiasi approfondimento e che non trova alcun elemento fattuale a supporto.

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