Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 24341 del 20/02/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 24341 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIANCHI ALAN N. IL 24/12/1986
avverso l’ordinanza n. 6144/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 17/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 20/02/2013

1. Con ordinanza del 17 gennaio 2012 il Tribunale di sorveglianza
di Milano rigettava l’istanza proposta da Bianchi Alan volta alla
concessione delle misure alternative di cui agli artt. 47 e 47-quater
0.P..
A sostegno della decisione il tribunale richiamava i numerosi
precedenti per reati contro il patrimonio e le pessime informative di
polizia nonchè, soprattutto, la mancanza di una seria opportunità
lavorativa idonea a rendere apprezzabile il proposto programma
terapeutico territoriale.
2. Propone ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento di tale
provvedimento il Bianchi, personalmente, per difetto di
motivazione.
Lamenta in particolare il ricorrente di avere la possibilità di lavorare
in proprio come commerciante, che le informative di polizia non
possono ritenersi decisive e che, infine, il mancato accoglimento
della domanda comporterà una seria crisi familiare.
3. Il ricorso è stato assegnato alla VII sezione di questa Corte con le
conseguenti rituali notificazioni.
4. La doglianza è manifestamente infondata.
La motivazione articolata dal tribunale si appalesa esaustiva, logica
e compiuta e ad essit il ricorrente oppone considerazioni di merito, a
volte anche eccentriche rispetto alla motivazione impugnata,
comunque improponibili in questa sede di legittimità.
5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
Spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000.

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in
favore della Cassa delle ammende.
DEP’OSITATA1
Roma, addì 20 febbraio 2013

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