Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2434 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2434 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RE OLIVIER° N. IL 15/11/1958
avverso la sentenza n. 1161/2012 TRIBUNALE di BERGAMO, del
10/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;

Data Udienza: 11/12/2012

OSSERVA

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bergamo, sull’accordo delle parti ex art. 444
c.p.p., ha applicato nei confronti di Oliviero Re la pena di 5 mesi 10 giorni di reclusione per il reato
di cui all’art. 367 c.p., pena sostituita ai sensi dell’art. 53 legge n. 689/1981 con la multa di euro

Contro questa sentenza ricorre l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo la
violazione dell’art. 444 c.p.p. in relazione all’art. 129 c.p.p.
Il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto il giudice ha espressamente escluso la
sussistenza delle condizioni che consentono l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., sulla base delle
inequivoche risultanze istruttorie, ostative al proscioglimento in base alla norma invocata. Si tratta
di ima motivazione che, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti
per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.
un., 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., 25 novembre
1998, Messina).
Il ricorso è pertanto inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in
E 1.500,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di C 1.500,00 alla cassa delle ammende.
Roma, 11 dicembre 2012
Il Consig re estensore

111113

6.080,00.

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