Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2434 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2434 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:.
PERSICO ANTONIO N. IL 15/01/1992
avverso la sentenza n. 4338/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 05/12/2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

PERSICO Antonio ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previ .sto dall’art. 73 d.P.R. n.
309/1990, e denuncia mancanza di motivazione in ordine alla pena inflitta, che sarebbe sproporzionata rispetto al fatto concreto.

Il ricorso è inammissibile, perché censura in punto di fatto la de-

cisione relativa al trattamento sanzionatorio, che è rimessa all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratta, quindi, al sindacato di legittimità ove sia sorretta
– come nel caso di specie – da congrua motivazione. Infatti il giudice d’appello, valutati
globalmente i criteri fissati dall’art. 133 cod.pen., ha rilevato che la pena era stata determinata dal primo giudice nel minimo edittale, e poi lievemente aumentata a titolo di
continuazione, così da risultare adeguata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 5 dicembre 2013.

§2.

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